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Contestazione di addebiti, il prof ha diritto a ricevere dal ds tutti gli atti attraverso la PEC

Un dirigente scolastico, dopo avere consegnato una contestazione di addebiti ad un docente, rifiuta di inviare al prof, per posta certificata, tutta la documentazione inerente la contestazione con rilevanza di sanzione disciplinare. In buona sostanza non nega l’accesso agli atti, ma nega l’invio telematico degli stessi al docente. Si tratta, da parte del ds, di un comportamento illegittimo che va a ledere il diritto di difesa dello stesso docente. Il docente ha il pieno diritto a ricevere, in modalità telematica e attraverso posta certificata, tutta la documentazione che riguarda la contestazione subìta.

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

Il docente, assistito dal suo legale, fa direttamente ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, per ottenere dal dirigente scolastico tutta la documentazione per via telematica, attraverso il mezzo della posta elettronica certificata.

Sul ricorso del docente, la Commissione, tenuto conto che non si tratta di mancato accesso agli atti ma delle modalità con cui questi atti debbano essere trasmessi, rileva che l’Amministrazione è tenuta ad inviare i documenti in forma telematica. Inoltre la Commissione specifica che la facoltà di ottenere i documenti amministrativi in formato elettronico è espressamente previsto dall’art.13 del D.P.R. 184/2006 disposizione che rinvia all’art.38 del D.P.R. 445/2000, nonché agli artt. 4 e 5 del DPR 68/2005, recante disposizione per l’invio di posta elettronica e il decreto legislativo 82/2005 relativo al “codice dell’Amministrazione digitale”.

Quindi la Commissione accoglie il ricorso del prof e invita la scuola a riesaminare la questione sulla base della normativa elencata.

Attenzione al diritto della riservatezza sui dati personali

Quando si comunica una contestazione di addebiti ad un docente, ma anche ad un personale Ata, la riservatezza deve essere massima e i dati personali del contestato devono essere trattati nel rispetto delle norme. Sarebbe un atto illecito il socializzare il contenuto di una riservata con altre persone interne o esterne alla scuola, come sarebbe illegittimo conservare tutti i dati, compresi i dati personali del contestato legati a fatti ritenuti rilevanti ai fini sanzionatori, di una contestazione di addebiti in caselle di posta esterne al contesto di lavoro del contestato. La tutela dei dati personali dei lavoratori, la loro riservatezza e il loro uso, sono principi molto importanti e il non rispetto di questi principi potrebbero causare contenziosi di non poco conto.

Lucio Ficara

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