Continuità del servizio dei docenti c’è l’urgente necessità di chiarimento da parte del MIM per evitare che nelle graduatorie interne di Istituto vengano utilizzati meccanismi di calcolo differenti. In buona sostanza il calcolo del punteggio della continuità del servizio dei docenti potrebbe essere differente tra mobilità a domanda volontaria e mobilità di ufficio. Serve con una certa urgenza un chiarimento del MIM, magari da scrivere anche nell’OM mobilità 2025/2026.
La tabella A della valutazione dei titoli per la mobilità, alla lettera C) prevede per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di titolarità, escluso l’anno in corso che sarebbe il quarto anno scolastico, prevede l’assegnazione di 12 punti in aggiunta ai vari punteggi del servizio previsti dalla medesima tabella A. La lettera C) poi specifica che gli altri anni di servizio entro il quinquennio, ovvero il quarto e il quinto anno, saranno assegnati 5 punti per ogni anno e oltre il quinqiennio per ogni anno di servizio ci saranno punti 6.
Quindi per fare un esempio di un docente con 10 anni di continuità di servizio nella scuola di titolarità e che deve fare il calcolo del punteggio di tale continuità per la mobilità 2025/2026, diremo che avrà capitalizzato 52 punti di continuità del servizio. Tale punteggio scaturisce dai 12 punti del primo triennio, più 10 punti dagli altri due anni entro il quinquennio, più 30 punti per i 5 anni oltre il quinquennio.
La nota 5 bis a margine delle tabelle di valutazione dei titoli per la mobilità specifica una cosa importante: “Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio; fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale
titolarità viene così valutata:
La frase “fermo restando quanto precisato nella nota 5” potrebbe rifersi anche all’inizio di tale nota che specifica: ” La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado lettera C), della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale”. Siccome tale nota 5 fa espresso riferimento al calcolo del punteggio della lettera C) della tabella di valutazione dei trasferimenti, potrebbe interpretarisi che il calcolodella continuità della mobilita volontaria e quella delle graduatorie di Istituto sia lo stesso, prescindendo solo dalla necessità di attendere lo svolgimento del triennio.
Quindi quanti punti dovrà avere nelle graduatorie di Istituto il docente che ha 10 anni di servizio continuativo nella scuola di titolarità? C’è l’intepretazione di chi sostiene, che i primi tre anni valgano sempre 12 punti, ovvero 4 punti per anno scolastico e chi invece ritiene di assegnare ai primi tre anni 15 punti, ovvero 5 punti per anno scolastico. Per cui nel primo caso, il docente con 10 anni di continuità, avrà punti 52, mentre nel secondo caso avrà 55 punti. In questo secondo caso la tabella del punteggio della continuità cambierebbe in questo modo:
ANNI DI SERVIZIO | PUNTEGGIO CONTINUITA’ |
1 | 5 |
2 | 10 |
3 | 15 |
4 | 20 |
5 | 25 |
6 | 31 |
7 | 37 |
8 | 43 |
9 | 49 |
10 | 55 |
Se invece il calcolo sarà fatto tenendo fermo quanto previsto già nella nota 5 in riferimento alla lettera C) della tabella valutazione titoli, si avrà il seguente calcolo:
ANNI DI SERVIZIO | PUNTEGGIO CONTINUITA’ |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 12 |
4 | 17 |
5 | 22 |
6 | 28 |
7 | 34 |
8 | 40 |
9 | 46 |
10 | 52 |
Quale delle due tabelle si dovrà usare? Attendiamo di conoscere dal MIM quale sarà la norma interpretativa per avere il calcolo corretto del punteggio della continuità nelle graduatorie interne di Istituto e nella mobilità d’ufficio.
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