Perdere il punteggio della continuità del servizio potrebbe essere un problema per ottenere la mobilità territoriale o quella professionale. Vediamo come si calcola il punteggio della continuità del servizio e quando si interrompe tale continuità cosa succede.
Punteggio continuità
Quando un docente diventa, a tutti gli effetti, titolare in una scuola, incomincia ad accumulare il punteggio della continuità del servizio in quella istituzione scolastica. Per ogni anno di servizio prestato nella scuola di titolarità spettano due punti fino al quinquennio, mentre 3 punti per ogni anno di servizio oltre il quinquennio.
In buona sostanza se un docente è titolare in una scuola da 9 anni escluso l’anno scolastico in corso, allora per la mobilità e le graduatorie interne di Istituto, ha diritto ad avere assegnati 22 punti di continuità del servizio. Nello specifico i punti sono 10 per il primo quinquennio e 12 per i successivi quattro anni, quindi in totale 22 punti. Per quanto riguarda le graduatorie interne di Istituto al punteggio calcolato come suddetto, si aggiunge, nel caso ce ne fossero le condizioni, punti 1 per ogni anno prestato nel Comune di attuale titolarità in scuole diverse da quella di ultima titolarità. Questo punteggio di continuità nel Comune di attuale titolarità si utilizza nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne di Istituto.
Interruzione della continuità
Il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca, e le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, interrompono la continuità del servizio sia su scuola e conseguentemente sul comune.
È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno o utilizzato in generale ivi compreso nei licei musicali. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.
Invece il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, non si interrompe la continuità nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.