Mobilità

Continuità del servizio, se si interrompe c’è la perdita del punteggio già accumulato

La continuità del servizio nella scuola di titolarità dà diritto al riconoscimento di un punteggio oltre il normale punteggio dell’anzianità del servizio. Vengono riconosciuti 2 punti per anno scolastico fino al quinquennio di continuità e 3 punti per anno scolastico oltre il quinquennio, quindi per esempio un docente che è titolare da 13 anni continuativi in una medesima istituzione scolastica, ha un riconoscimento di 34 punti oltre il punteggio dell’anzianità del servizio.

Continuità nel comune quando si calcola

Nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne di Istituto c’è un’altra continuità che deve essere calcolata, si tratta della continuità nel comune di titolarità. Si tratta di un punto aggiuntivo per ogni anno scolastico prestato in altra o altre scuole del medesimo comune di titolarità rispetto all’attuale scuola di titolarità. Per capire bene di cosa si tratta questo punteggio di continuità nel comune di titolarità è necessario fare un esempio: Un docente insegna continuativamente nel medesimo comune di titolarità da 25 anni, gli ultimi 10 nella scuola A, gli altri quindici, prima di arrivare nella scuola A, nella scuola B. In tal caso oltre la continuità del servizio nella scuola A in cui ha accumulato 25 punti bisognerà aggiungere 15 punti, uno per ogni anno scolastico, dei 15 anni svolti nella scuola B. Il totale fa 40 punti complessivi di continuità. Tale punteggio potrà essere utilizzato solamente nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie di Istituto, non potrà essere utilizzato nella mobilità volontaria dove invece si calcola solo la continuità sulla scuola di titolarità e non prima di un intero triennio di servizio già svolto.

Quando si perde e quando si mantiene

È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno o utilizzato in generale ivi compreso nei licei musicali. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Invece il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01, per  servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo,  non si interrompe la continuità nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. Il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca, e le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, interrompono la continuità del servizio sia su scuola e conseguentemente sul comune.

Lucio Ficara

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