La continuità didattica dei docenti è ritenuta così importante che il nostro Governo ha pensato a un norma con decreto legge per vincolare in una data scuola alcuni insegnanti. Eppure questa continuità didattica viene molto spesso disapplicata dai dirigenti scolastici nell’assegnazione dei docenti alle classi.
Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui
abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una
qualunque sede della provincia chiesta.
La legge impone i vincoli per i trasferimenti interprovinciali e anche per quelli provinciali su preferenza puntuale e in alcuni casi anche su preferenza sintetica, ma, nonostante questa norma sia stata pensata per garantire la continuità didattica, esistono dirigenti scolastici che nel decidere l’assegnazione dei docenti alle classi non rispettano la loro continuità didattica. In buona sostanza si trovano molti casi di dirigenti scolastici che disapplicano la norma della continuità didattica vista come tutela per gli interessi degli alunni.
La continuità didattica e un concetto differente rispetto la continuità del servizio. Nel primo caso si intende la continuità nelle stesse classi e quindi con gli stessi studenti dell’anno precedente o degli anni precedenti, mentre nel secondo caso si parla di una semplice continuità nella scuola ma non necessariamente nelle medesime classi degli anni precedenti. La continuità del servizio è valorizzata con un punteggio aggiuntivo d’ufficio da utilizzare per la mobilità territoriale e professionale oppure per le graduatorie interne di Istituto. La continuità didattica invece è solo un criterio da applicare nelle assegnazioni dei docenti alle classi per garantire il metodo di insegnamento e apprendimento agli studenti.
Sulla questione dei vincoli triennali, ma non solo, si riapre la partita del CCNI mobilità 2022-2025. Tale riapertura è dovuta all’intervento, sollecitato dalla FLC CGIL e la UIL SCUOLA, del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che ha ritenuto antisindacale l’accordo raggiunto tra il Ministero dell’Istruzione e la sola CISL SCUOLA sulla mobilità 2022/2023. Quindi, adesso, il Ministero dell’Istruzione ha convocato le sigle sindacali per mercoledì 19 ottobre 2022 alle 10.30 al fine di riaprire la trattativa sul CCNI triennale di mobilità che andrà a regolare le prossime operazioni a.s. 2023/24 di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra/profilo del personale docente educativo e ATA.
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