Conto alla rovescia per le cessazioni dal servizio: scadenza 22 gennaio 2016

Il D.M. 939 del 18 dicembre e la successiva C.M. 40816 del 21 dicembre hanno fissato al 22 gennaio il termine ultimo per il personale docente, educativo e Ata per presentare le domande con effetti dal 1° settembre 2016

relativamente a:

  • dimissioni per raggiungimento del limite massimo di servizio;
  • dimissioni volontarie;
  • trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo;
  • trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
  • revoca, per coloro che hanno già presentato le domande di cui sopra.

Per i Dirigenti scolastici la scadenza è invece fissata al 28 febbraio.

Confermata anche quest’anno la modalità telematica di trasmissione delle istanze, tramite POLIS, per il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, compresi gli insegnanti di religione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea, così come il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Sempre in forma cartacea vanno presentate le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo.

 

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Entro il 22 gennaio (28 febbraio per i Dirigenti) dovranno presentare domanda per poter andare in pensione dal 1° settembre 2016 coloro che posseggono i seguenti requisiti:

 

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 (ante Legge Fornero)

Tutti coloro che hanno maturato i requisiti seguenti entro il 31 dicembre 2011 sono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva.

Quindi, il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2016 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.

In pratica, questi sono i requisiti necessari:

Vecchiaia

  • 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
  • 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

Anzianità

  • 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva

Quota

  • 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
  • 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96

Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

 

Requisiti Legge Fornero

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.

È confermata anche per il 2016 la sospensione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.

 

Le altre scadenze 

Per le lavoratrici che vogliano, invece, andare in pensione secondo le regole della cd. “Opzione donna“, la nota 41637 del 30 dicembre 2015 ha previsto scadenze differenti: le domande, infatti, andranno presentate tramite le funzioni Polis dal 15 gennaio al 15 febbraio 2016.

Anche andare in pensione con le salvaguardie prevede scadenze diverse: per la quarta e sesta salvaguardia (quindi per coloro hanno già ricevuto la comunicazione di avere diritto al pensionamento a partire dal 1° settembre 2015) la domanda può essere presentata in qualunque momento in modalità cartacea e il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio, ma comunque fatta salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

Infine, una delle novità della Legge di Stabilità: con la settima salvaguardia potranno andare in pensione secondo le regole previgenti la riforma Fornero le lavoratrici e i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave. I requisiti debbono essere maturati entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 201 del 2011. Le domande andranno presentate alle direzioni territoriali del lavoro entro il 1° marzo 2016 (vedi Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015) e la cessazione decorrerà dal settembre 2016. A tale proposito, il Miur non ha ancora comunicato eventuali termini diversi per la presentazione delle istanze.

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Lara La Gatta

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