La Legge 29 maggio 2017, n. 71, all’art. 1, contiene la definizione di cyberbullismo, condotta consistente in “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Obiettivo della legge è il contrasto del fenomeno del cyberbullismo in ogni sua manifestazione, adottando azioni a carattere preventivo e di tutela ed educazione dei minori coinvolti, sia se vittime sia se responsabili degli illeciti, il tutto partendo dalle scuole.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge, ogni minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo (ovvero i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che è chiamato a provvedere entro 48 ore.
Ad ottobre 2017 il Miur ha adottato l’aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, che andranno ogni due anni.
Secondo le linee guida, ogni istituto scolastico è tenuto ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ha inoltre il compito di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno infine prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.