Il CCNL 2019/2021 entrato in vigore il 19 gennaio 2024 fra le novità introdotte al titolo I dall’art. 10 all’art. 15 affronta e regola la problematica concernente il lavoro a distanza per il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche e educative.
Fermo restante che il lavoro agile può essere fatto per quelle attività di lavoro preventivamene individuati dall’amministrazione, esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e una mobilità sul territorio più sostenibile.
L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutto il personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale e nell’adozione di tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sulle informazioni in possesso dell’amministrazione.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
L’accordo, stipulato per iscritto , deve contenere i seguenti elementi:
a) Durata dell’accordo,
b) Modalità di svolgimento del lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza,
c) Modalità di recesso, motivato se a iniziativa dell’amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni
d) Ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) Indicazione delle fasce dell’articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione,
f) I tempi di riposo del lavoratore,
g) Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro
h) L’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa
sulla salute e sicurezza;
i) La strumentazione che l’amministrazione intenda fornire per la durata dell’accordo individuale.
Il Dirigente Scolastico, in quanto riconosciuto come datore di lavoro, ha il compito di:
• Consegnare al lavoratore una specifica informativa in materia ai sensi dell’art. 22 della L. n. 81 del 2017 nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
• Garantire, in quanto responsabile, la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a dare tempestiva informazione al proprio dirigente, il quale può richiamare il dipendente a lavorare in presenza.
Il lavoro agile può essere articolato in due fasce:
• La prima definita fascia di contattabilità della durata non superiore all’orario medio giornaliero di lavoro, durante la quale il lavoratore può essere contattato con qualsiasi mezzo e può usufruire dei permessi orari previsti dalla normativa vigente;
• La seconda fascia, definita di inoperabilità, durante la quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa ed ha diritto alla disconnessione durante il suddetto periodo non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai Messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’amministrazione.
Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il successivo Capo II del CCNL all’art. 16 , disciplina altre forme di lavoro a distanza, in particolare il lavoro da remoto , le cui prestazioni sono individuate dalle istituzioni scolastiche previo confronto sindacale. Le prestazioni di lavoro da remoto, sono effettuate con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro. L’attività può essere svolta dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione.
Al lavoro da remoto si applica quanto previsto in materia di lavoro agile sia per quanto riguarda la sottoscrizione dell’accordo individuale, sia per quanto riguarda l’articolazione delle prestazioni, sia per quanto riguarda la formazione.
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