“Riunione convocata dalla preside di prima mattina alle 8,30. Presenti rappresentante (sindacato 1), le due collaboratrici scolastiche rappresentanti (sindacato 2), due esterni (sindacato 3) e (sindacato 2); con la preside (iscritta al sindacato 2) la DSGA e l’ex RSU (dimessasi) sempre del (sindacato 2), unica docente, invitata dalla preside come “consulente”. Viene presentata la proposta di ripartizione del fondo d’istituto, dove sono indicate 750 euro alla collega ex RSU per consulenze in merito alle relazioni sindacali. Quando una delle RSU in carica chiede spiegazioni, la preside risponde che intende avvalersi della collaborazione della collega perché esperta di cose sindacali, e quindi vuole pagarla col fondo d’istituto“.
Può la preside avvalersi di consulenze esterne e remunerarle con il fondo d’istituto? Su questo tema la nota dell’Aran prot. 4260 del 27/5/2004 afferma che: “Se la complessità della materia lo richiede, nulla vieta all’Amministrazione di avvalersi di consulenti ed esperti esterni, che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di parte pubblica trattante nella conduzione del negoziato”.
Detto questo si può dedurre che la preside, protagonista dell’esempio sopra esposto, possa utilizzare nella contrattazione d’istituto i propri esperti, ma solo a determinate condizioni.
La prima condizione è quella che il consulente esterno deve limitarsi a fornire i pareri che gli sono proposti, senza intervenire direttamente nella trattativa. Inoltre l’utilizzo del consulente non deve comportare alcuna spesa da parte dell’amministrazione (e tanto meno deve intaccare le risorse del fondo d’istituto), pertanto gli eventuali compensi economici sono esclusivamente a carico del Dirigente scolastico che ha usufruito della consulenza esterna.
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