Sulla vicenda della partecipazione della Uil Scuola alla contrattazione integrativa interviene Tiziano Treu, giuslavorista con un curriculum di tutto rispetto (docente universitario, Ministro del Lavoro, Presidente del CNEL e dell’ARAN).
Treu fa riferimento innanzitutto alla nota del 6 dicembre 2022 in cui l’Aran, in risposta a un quesito posto da una istituzione scolastica, precisava che tutte le organizzazioni sindacali che firmatarie della parte economica del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 2019/21 avrebbero avuto titolo ad essere ammesse alle fasi successive del negoziato.
Treu evidenzia che “la sottoscrizione del CCNL 2022 sugli istituti economici da parte dell’ANIEF è stata considerata sufficiente a legittimare la partecipazione alla trattativa in sede di istituto. Questo, si badi, a fronte di una situazione in cui la medesima associazione era, nel periodo considerato, firmataria esclusivamente del CCNL 2022. L’ ANIEF, infatti, non è stata firmataria del precedente CCNL del 19 aprile 2018 e questo per il mancato superamento della soglia minima di rappresentatività richiesta ai fini dell’accesso alla contrattazione collettiva nazionale”.
Sottolinea ancora Treu: “La Uil Scuola Rua con specifico riferimento alla sottoscrizione del CCNL concernente il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, si trova, quindi, nella evidente condizione di aver sottoscritto i precedenti CCNL e la parte economica che indiscutibilmente è parte integrante e sostanziale del presente CCNL 2019-2021”.
Per la verità va detto che anche con il precedente CCNL precedente si era posto un problema analogo perché lo Snals non aveva firmato il contratto 2016-2018.
All’epoca lo Snals aveva presentato un ricorso per essere stato escluso dalla contrattazione integrativa.
Ricorso che però era stato respinto in toto.
Il Tribunale – ricordava però Uil Scuola all’indomani della sentenza – ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Concludeva Uil Scuola: “Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl”.
Vedremo ora cosa succederà in questo caso che, con ogni probabilità, finirà all’attenzione della magistratura civile.
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