Attualità

Contrattazione integrativa di istituto 2020/21: il pomo della discordia del bonus premiale

Il bonus premiale introdotto dal comma 126 della legge 107/2015, dopo la sottoscrizione del CCNL 2018, e ancora più con la legge n. 160 del 29.12.2019 (legge di bilancio per il 2020), ha presentato alcuni profili di criticità non privi di conseguenze nell’ambito delle relazioni sindacali di scuola.

La legge di Bilancio per il 2020, dispone al comma 249 dell’articolo 1 che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.
Difatti, nelle more dell’atteso chiarimento da parte della Funzione Pubblica, riguardo all’applicazione del novellato portato della legge, sollecitato dalle OOSS e dallo stesso Ministero dell’Istruzione, ad oggi non ancora pervenuto, dirigenti scolastici e RSU si trovano a dover affrontare la questione in un clima di incertezza e disorientamento.

La posizione dei sindacati

Le OOSS del comparto scuola sono concordi nel ritenere che il comma 127 della legge 107/2015 non possa più essere applicato secondo il suo dettato letterale dal momento che in virtù dell’art 40 del testo contrattuale sottoscritto ad aprile 2018 e del comma 249 della l legge di bilancio per il 2020, il tanto contestato istituto è stato finalmente sottratto alla totale discrezionalità del ds e il fondo di cui al comma 126 della legge 107 , privato del vincolo originario di destinazione, può essere utilizzato per ogni obiettivo ritenuto utile in sede di contrattazione integrativa di istituto, anche a beneficio del personale ATA e del personale docente precario.
In tale rinnovato contesto, cesserebbe di operare, sempre secondo le OOSS anche il comitato di valutazione indetto e costituto ai sensi del comma 129 della legge 107/2015.

Analisi delle norme

Dal combinato disposto delle norme pattizie e legislative citate, appare evidente che se è vero che le risorse del MOF , di cui fanno parte anche quelle relative al bonus premiale, possono essere impiegate per qualificare l’offerta formativa sia per gli aspetti didattici che organizzativi e di supporto, quindi accessibili indistintamente a docenti e ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato, è altresì vero che proprio la perdita del vincolo di destinazione consente ancora di continuare a retribuire il merito, atteso che la legge non altera in alcun modo le competenze dei diversi organi coinvolti nella procedura di valorizzazione del merito dei docenti. La modifica legislativa, infatti, deve essere letta alla luce della legislazione vigente nonché del CCNL e interviene solo su un aspetto specifico: la definizione della quantità di risorse di cui disporrà il dirigente per attribuire il bonus non risultando mutate le competenze del dirigente, né quelle attribuite al comitato di valutazione.
Del resto lo stesso CCNL 2018 all’art 40 c 2 lett a aveva fatto confluire le risorse economiche relative al bonus nel MOF: “le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL”.

Resta fermo, così, anche il comma 127, che rimette al Comitato per la valutazione dei docenti, come stabilito nel comma 129, l’individuazione dei criteri sulla scorta dei quali il dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente di ruolo “una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione”.
Somma che “ha natura di retribuzione accessoria”.
Compete, infatti alla contrattazione integrativa d’istituto la negoziazione dei “criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1comma 127 della legge 107/15”.

In sintesi

La questione si presenta la tavolo negoziale in modo variegato, dunque.
Le norme richiamate non impediscono la destinazione dell’intero ammontare corrisposto alle scuole e inglobato nel MOF ai docenti di ruolo secondo le previsioni dei commi 127-128 e 129 della legge 107/2015, in particolare del comma 129 che menziona solo i docenti di ruolo, come confermato del CCNL 2018
Cionondimeno, è altresì possibile e legittimo che l’intera somma di cui sopra venga destinata a integrare la remunerazione accessoria di tutto il personale, docente e ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per le prestazioni contrattuali aggiuntive e/o per gli incarichi non obbligatori conferiti, in coerenza con il PTOF e con le deliberazioni del Consiglio di Istituto. In questa seconda ipotesi il comitato di valutazione nella composizione e nelle funzioni ad esso attribuite dal comma 129 della legge 107/2015 resta inascoltato.

Da ultimo, dalla combinazione delle due ipotesi sopra descritte, è possibile ricavare una soluzione che le contempli entrambe. Spetterà al dirigente scolastico proporre la soluzione migliore che, nel rispetto delle norme vigenti, sappia contemperare le aspettative dei destinatari e nel contempo la posizione della RSU e delle OOSS rappresentative di comparto.

Maria Carmela Lapadula

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