L’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico la titolarità delle relazioni sindacali. Nella realtà complessa di ogni Istituzione scolastica il sistema delle relazioni sindacali è di significativa importanza al fine di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati, di sostenere la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa (dal CCNL 2006-2009).
Pertanto, il Dirigente è tenuto a rispettare quanto previsto dal Contratto nazionale del comparto scuola, valorizzando opportunamente le risorse umane e predisponendo gli strumenti attuativi e qualitativi del Piano dell’offerta formativa; inoltre deve saper gestire le risorse finanziarie canalizzandole in relazione agli obiettivi stessi del PTOF, ponendosi quale leader che favorisce una gestione equilibrata, aiuta i soggetti a crescere e aumenta così la qualità dell’organizzazione scolastica.
Le relazioni sindacali, disciplinate prima dal CCNL 2006/2009 ancora valido per molti aspetti, trovano ora riferimento nel CCNL 2016/2018, che ha integrato il precedente contratto e ha ridefinito le relazioni sindacali articolandole in contrattazione integrativa e partecipazione che, a sua volta, si articola in informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione. Come recita l’art. 7, “La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti” ed è volta ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte (art. 22).
Attraverso tale strumento negoziale il Dirigente Scolastico, il personale docente e ATA concorrono con lealtà e spirito di servizio, ciascuno per il proprio ambito, alla più ampia condivisione degli obiettivi formativi nell’interesse degli allievi, partecipando alla comunità educante in modo consapevole e costruttivo.
La contrattazione integrativa prevede una “parte normativa”, in cui dare attuazione alle norme generali fissate dal CCNL, da cui non si può assolutamente derogare, con riferimento alle peculiarità di ogni scuola relative a tempi, termini e modalità. Precisamente essa deve contenere:
1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1), quindi ciò che riguarda la figura del RLS, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la formazione sulla sicurezza, le prove di evacuazione;
2) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5): in particolare la disciplina delle assemblee sindacali, i contingenti minimi e i servizi essenziali in caso di sciopero;
3) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
5) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il così detto “diritto alla disconnessione” (art. 22 c. 4 lett. c8);
6) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9): questi infatti richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti e pertanto sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
Nella “Parte economica” vengono contrattate le risorse economiche, direttamente previste dal Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, ma anche da altri fondi di varia natura, che vengono portati al tavolo negoziale. Nello specifico le parti sono tenute a contrattare:
1) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2), a partire dalla ripartizione del fondo tra docenti e ATA;
2) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3).
Se non si raggiunge l’accordo su specifiche materie e il protrarsi del negoziato può essere di ostacolo o pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, il dirigente scolastico può emanare un atto unilaterale relativo alle materie oggetto del mancato accorto, valido fino alla successiva sottoscrizione.
Nel ridefinire e potenziare le relazioni sindacali il CCNL 2016/2018 ha introdotto, oltre alla Contrattazione integrativa d’Istituto, l’informazione e il confronto, due modelli relazionali che mirano ad instaurare quel necessario dialogo costruttivo tra le parti, pubblica e sindacale, relativamente all’organizzazione complessa dell’istituzione scolastica e ai rapporti di lavoro garantendo una partecipazione attiva e trasparente.
L’art. 5 definisce l’informazione quale presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Con l’informazione il dirigente scolastico trasmette dati ed elementi alla parte sindacale per consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa, procedere ad una valutazione ed esprimere osservazioni e proposte.
Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali si prevedono il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Specificatamente a livello di istituzione scolastica l’art.22, comma 9 definisce quale oggetto di informazione le seguenti materie:
L’art.6 del CCNL 2016/18 definisce il confronto “la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse ai diversi livelli di relazione (nazionale, regionale e di singola scuola), al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare”.
Il Dirigente trasmette le informazioni ai soggetti sindacali, che, entro 5 giorni, possono richiedere il confronto. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Ai sensi dell’art.22 comma 8 sono oggetto di confronto:
Considerate le su citate materie oggetto della contrattazione, si può affermare che nel sistema delle relazioni sindacali diventa fattore determinante per la crescita della scuola che entrambe le parti, pubblica e sindacale, si pongano in una logica di dialettica corretta e trasparente, rispettosa delle reciproche competenze e dei reciproci limiti, ma aperta al dialogo, all’equilibrio, al buon senso, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, unici e significativi aspetti utili per superare eventuali conflittualità e frizioni e raggiungere i dovuti risultati.
Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.
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