In sede di contrattazione integrativa il dirigente scolastico può farsi affiancare da un esperto esterno con competenze giuridico-sindacali?
A questa domanda ha risposto l’ARAN con l’orientamento applicativo CQRS199, con il quale ha chiarito che la materia relativa alla composizione della delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica è disciplinata dall’art. 30, comma 2, lett. c) del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.
Questo articolo prevede, per la parte pubblica, la partecipazione alle trattative del solo dirigente scolastico e, per la parte sindacale, della RSU e dei “rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL”. Quindi, precisa l’ARAN, alle trattative non possono prendere parte degli “esperti esterni con competenze giuridico sindacali”.
Nulla vieta però che, ai fini della determinazione della proposta di contratto integrativo da sottoporre al negoziato, il dirigente scolastico possa avvalersi dell’apporto o della consulenza di altre persone, a condizione che ciò avvenga al di fuori delle trattative e senza oneri per l’Istituzione scolastica.
Registrazione delle riunioni
Con un altro orientamento applicativo, il CQRS200, l’ARAN risponde ad un’altra domanda:
È possibile dare seguito alla richiesta pervenuta da una organizzazione sindacale di registrare le riunioni di contrattazione integrativa?
Questa è la risposta: “Tralasciando le eventuali implicazioni in materia di tutela dei dati personali, la fattispecie in esame non è disciplinata dai CCNL e, pertanto, la parte datoriale non ha alcun obbligo ad acconsentire a richieste di registrazione delle sedute di contrattazione integrativa“.