Attualità

Contrattazione integrativa: scoppia il contenzioso fra Uil Scuola e gli altri sindacati scuola

Come era facilmente prevedibile la “grana” sulla questione della partecipazione della Uil Scuola alla contrattazione integrativa nazionale e territoriale sta esplodendo e nelle prossime ore potrebbe anche estendersi ed appesantirsi.

Ad accendere la miccia ci ha pensato la Uil Scuola Puglia con una nota indirizzata ai dirigenti scolastici delle province di Bari di Barletta-Andria-Trani in cui sostiene che il sindacato nazionale aveva sottoscritto la parte economica del CCNL fin dal dicembre 2022.
Uil Scuola Puglia sostiene di avere tutti i diritti di partecipare alle contrattazioni di istituto e a sostegno di questa tesi riporta un parere espresso dall’Aran.

“L’ARAN – scrive il sindacato – con propria nota n. 15926 del 6 dicembre 2022, in esito ad uno specifico quesito formulato da una istituzione scolastica della provincia di Taranto, che chiedeva se un’ Organizzazione Sindacale firmataria della sola parte del CCNL relativa ai principali aspetti del trattamento economico, triennio 2019-2021, doveva essere convocata per la contrattazione integrativa d’Istituto, ha affermato che tale Organizzazione Sindacale è legittimata a partecipare a livello di istituzione scolastica a prescindere se la trattativa si riferisca alla parte economica e/o a quella normativa”.
A conclusione della propria nota indirizzata alle Istituzioni scolastiche, il sindacato “invita  il dirigente scolastico a dar corso ad ogni attività connessa e conseguente alla contrattazione integrativa d’istituto, per l’a.s.2023/24, avendo cura di estendere gli inviti per le attività di cui innanzi alla scrivente segreteria territoriale e ai loro rappresentanti (TAS), eventualmente nominati in codesta istituzione scolastica”.

Immediata la replica delle altre sigle sindacali che sostengono che gli effetti del nuovo CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.
“Da quel momento – aggiungono – i titolari degli istituti di partecipazione sindacale e della contrattazione integrativa saranno esclusivamente le organizzazioni sindacali firmatarie del nuovo CCNL (CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS, GILDA, ANIEF). Di conseguenza, a partire dal 19 gennaio 2024 le delegazioni sindacali che hanno titolo a partecipare alla contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 30 del nuovo Contratto, a tutti livelli (di istituto, regionale, nazionale) sono, esclusivamente, quelle sottoscritrici del CCNL 2019/21”.
“In occasione delle contrattazioni di istituto – precisano ancora – la delegazione di parte sindacale sarà, quindi, composta: dalla RSU di istituto (per la quale nulla cambia) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni firmatarie del CCNL 19/21 (CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS, GILDA, ANIEF)”.

Non solo, ma “i terminali associativi (cosiddetti TAS) presenti in istituto – che devono, comunque, essere individua) tra i lavoratori in servizio in quella scuola – nominati da organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL 19/21 non possono partecipare agli istituti di partecipazione sindacale (informazione e confronto) o di contrattazione”.

Sulla stessa linea l’ANP Puglia che in una nota di queste ore esamina puntualmente la questione.

La risposta alla domanda “chi può partecipare alla contrattazione di istituto – “è contenuta, per quanto attiene alla scuola, nel combinato disposto degli artt. 5, 6 e 30 del nuovo CCNL, che vale la pena riportare integralmente per la parte che interessa le scuole:
Art. 5, comma 1:

  1. L’informazione … è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni …
  2. Art. 6, comma 1:
  1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito … al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni – di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente …

Art. 30, comma 2, lett. c):

  • La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:
    • ……..
    • …………
    • a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale”.

Secondo l’ANP Puglia la conclusione è una sola: “Chi, come UIL Scuola, non ha firmato il CCNL è escluso da tutto. Almeno fino a quando non firmerà, se firmerà”.

Nei prossimi giorni il problema si complicherà ulteriormente perché si è in attesa della convocazione del tavolo contrattuale sulla mobilità. Se il Ministero non convocherà Uil Scuola, come appare probabile, la “grana” diventerà davvero di difficile soluzione e non è da escludere che possano esserci risvolti giudiziari.

Reginaldo Palermo

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