Lo Snals non ha titolo per partecipare ai tavoli di contrattazione integrativa nazionale, regionale o di istituzione scolastica: lo ha stabilito il Tribunale di Roma respingendo il ricorso presentato dallo stesso Snals contro una clausola del CCNL sottoscritto il 19 aprile scorso.
L’articolo 22 del CCNL
Questi i fatti.
Nell’articolo 22 del contratto scuola dell’aprile 2018 è contenuta una norma molto chiara: le organizzazioni sindacali titolate a partecipare alle fasi della contrattazione integrativa sono esclusivamente quelle firmatarie dello stesso CCNL.
Lo Snals non aveva firmato il contratto nazionale e quindi non è stato convocato dal Ministero per le trattative relative al contratto sulle assegnazioni provvisorie e per altre materie che sono state affrontate a partire dal mese di maggio (chiamata diretta e distribuzione delle risorse del bonus premiale).
Ricorso al Tribunale
A questo punto lo Snals si è rivolto al tribunale romano chiedendo l’annullamento della clausola contenuta nell’articolo 22 del CCNL appellandosi anche ad una possibile incostituzionalità della clausola stessa.
In proposito va anche rilevato che la stessa disposizione era contenuta anche nel contratto precedente che lo Snals aveva tranquillamente sottoscritto.
Il Tribunale di Roma, in un’ampia e articolata ordinanza, ha rigettato le tesi dello Snals e non ha accolto neppure la richiesta di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale per un eventuale giudizio di legittimità.
Comunicato Cgil, Cisl, Uil
Sulla vicenda intervengono in serata Cgil, Cisl e Uil hanno diramato un comunicato con il quale “esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS”.
“Si conferma pienamente – sottolineano i tre sindacati – il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del CCNL”.