Precari

Contratti a termine oltre 36 mesi violano le regole Ue

Con l’abrogazione del tetto temporale, 36 mesi, per le supplenze «si rischia una nuova violazione del diritto comunitario».  Non solo. «Se il Parlamento confermerà la disposizione intravedo anche un evidente contrasto con la recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 187 del luglio 2016, che, confermando l’impianto della Buona scuola, ha dichiarato illegittimi i rinnovi potenzialmente illimitati dei contratti a tempo determinato per la copertura delle cattedre vacanti e disponibili. Adesso, si va nella direzione opposta, aprendo a una sorta di precarizzazione a vita del personale scolastico, che penalizzerà soprattutto i giovani».

Le supplenze a termine

Il Sole 24 Ore affronta la delicata questione delle supplenze a termine, attraverso  le parole del prof  Sandro Mainardi, ordinario di diritto del lavoro all’università “Alma Mater” di Bologna, e da 30 anni esperto di lavoro pubblico.

Disparità pubblico-privato

«La disparità di trattamento rispetto al settore privato è evidente. Nelle imprese non ci potranno essere lavoratori a tempo determinato oltre i 24 mesi, dopo 12 serviranno addirittura le causali. Nella scuola, niente di tutto questo, non essendoci più limitazioni sui contratti a termine; siamo di fronte ad un unicum anche all’interno della stessa Pa, senza, peraltro, legittimazione costituzionale».

La norma successiva alla legge 107

Di che si tratta lo spiega il quotidiano: “la legge 107, nel tentativo di rispondere ai rilievi comunitari, ha introdotto un limite temporale, tre anni, appunto, oltre cui scatta il divieto di assegnare supplenze, disegnando, al tempo stesso, su input dell’ex ministra, Valeria Fedeli, un piano di assunzioni e concorsi per debellare il precariato storico e aprire ai giovani laureati (in cattedra l’età media è oltre 51 anni). Una norma successiva ha spostato il termine di entrata in vigore della “tagliola” dei 36 mesi di un anno, così da farla scattare nel settembre 2019. Adesso un emendamento M5S-Lega, inserito nel decreto 87, cancella definitivamente il tetto dei tre anni”.

Passo indietro rispetto a prima

Sopprimere il limite dei 36 mesi “per gli incarichi a tempo rappresenta «un passo indietro. Uno dei meriti principali della Buona scuola infatti è stato quello di svuotare le graduatorie ad esaurimento, per consentire anche al nostro paese di passare a un sistema di reclutamento degli insegnanti prevedibile e di tipo meritocratico. Ebbene, permettere per l’ennesima volta di far lavorare personale in nome soltanto dell’essere in coda da più tempo e a scapito dei migliori candidati è un rovesciamento delle priorità».

Pasquale Almirante

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