Interessante sentenza in tema di precariato. Così come segnala il Sole 24 Ore, può sussistere il carattere abusivo della reiterazione di contratti a termine dei docenti solo se le supplenze si siano protratte per oltre 36 mesi e abbiano riguardato l’organico di diritto e non quello di fatto.
Sul caso è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.9965, depositata lunedì 23 aprile.
LA SENTENZA (clicca qui)
Cinque docenti aveva stipulato un contratto a termine di durata complessiva al di là dei tre anni. I professori, però, lamentavano l’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi e, stante l’impossibilità di ottenere la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ottenevano dai giudici il risarcimento dei danni, liquidati in 15 mensilità dell’ultima retribuzione percepita, oltre al pagamento delle differenze retributive.
Il ricorso alla Cassazione
La decisione veniva però impugnata in Cassazione dal Miur. I giudici di legittimità accolgono il ricorso del ministero e bacchettano i giudici di merito.
La Suprema Corte ricorda che, in caso di supplenze su organico di fatto e di supplenze temporanee, non è configurabile alcun abuso o comportamento illegittimo in caso di reiterazione dei contratti.
Infatti l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi.