Il contratto entrato in vigore il 19 gennaio 2024, nell’abrogare l’art. 36 del CCNL del 2007, all’art. 47 disciplina la materia riguardante l’accettazione del contratto a tempo determinato per il personale docente in servizio nel settore scuola con contratto a tempo indeterminato.
Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato solo su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore a un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
Da un’attenta lettura del testo dell’art. 47 si evince che, è possibile accettare l’incarico a tempo determinato soltanto su cattedra o posto intero, quindi non è possibile accettare incarichi su spezzoni o a orario ridotto.
Il personale docente può accettare il contratto a tempo determinato anche su provincia diversa da quella di titolarità, a condizione che il personale suddetto sia iscritto nelle graduatorie d’istituto per posti o classi di concorso diverse da quelle di titolarità, o abbia presentato MAD domanda di messa a disposizione in quella determinata provincia.
Il docente individuato quale avente diritto alla supplenza deve produrre, alla scuola di titolarità, domanda di aspettativa non retribuita per l’intera durata dell’incarico a tempo determinato, fermo restante il diritto di mantenere la titolarità nella sede originaria per un limite massimo di tre anni. Inoltre con una dichiarazione congiunta all’art. 47 le parti firmatarie precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.
Il secondo comma dell’art. 47 chiarisce che per il docente di ruolo, l’accettazione di un incarico a tempo determinato, comporta l’applicazione della disciplina prevista per i docenti a tempo determinato in virtù della quale al docente spetta quanto previsto dall’art. 35 del CCNL in vigore.
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