Per anni l’art.6 del CCNL scuola è stato motivo di contenzioso tra docenti e dirigenti scolastici, adesso, con il rinnovo del contratto, potrebbe esserci una clamorosa apertura proprio sull’art.6.
PROSSIMO INCONTRO RIGUARDANTE RINNOVO CONTRATTUALE
Proprio la delicatezza e complessità dei temi da affrontare nelle prime parti del rinnovo contrattuale, è uno dei motivi per cui ci sono dei ritardi e dei rinvii rispetto alla tabella di marcia degli incontri previsti. Tuttavia, per quanto è dato sapere, entro questa settimana ci dovrebbe essere un incontro all’ARAN con i sindacati per avviare concretamente la partita del rinnovo del contratto. Probabilmente il giorno indiziato potrebbe essere il giovedì 16 novembre 2017.
APERTURA SU ALCUNI ASPETTI NORMATIVI DEL NUOVO CONTRATTO
Indiscrezioni all’interno del MIUR dicono che ci sarebbe la volontà di rispettare, come tra l’altro scritto nell’atto di indirizzo inviato all’ARAN, l’intesa firmata il 30 novembre 2016 dalla Ministra Madia e da CGIL, CISL e UIL.
Inoltre le stesse voci, che hanno raccomandato la massima cautela, dicono che ci sarebbe anche la disponibilità di riportare in contrattazione integrativa della scuola alcuni punti superati per effetto della legge 150/2009. Nello specifico l’apertura, che potrebbe essere addirittura clamorosa, riguarderebbe la conferma di alcuni punti del famoso art.6 del CCNL scuola 2006/2009.
COSA PREVEDEVA L’ART.6 DEL CCNL SCUOLA 2006/2009?
Bisogna ricordare che le relazioni sindacali a livello di singola scuola erano regolate dall’art.6 del contratto collettivo nazionale, in particolare in questa norma si disponeva che la modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo, erano materia di contrattazione. Come per altro materia di contrattazione erano pure i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; e anche i criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
Eppure questo tipo di apertura sarebbe veramente clamorosa in quanto dopo la legge “Brunetta”, le materie su descritte dell’art.6 del CCNL scuola, vennero sottratte alla contrattazione integrativa e affidate alla sola decisione datoriale, previa informazione art. 5, comma 2 d.lgs. 165/2001 come novellato dal d.lgs. 150/2009. A ricordare quanto appena detto c’è anche la sentenza n.5163 del 26 luglio 2013 della Corte d’Appello di Napoli.
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