L’Aran è recentemente intervenuta sulla questione della stipula del contratto d’istituto in assenza del collegio dei revisori dei conti decaduto dalla nomina.
A tale proposito, l’Aran evidenzia che l’istituzione e la presenza del collegio dei revisori dei conti è condicio sine qua non per il perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, stante il controllo esercitato dallo stesso sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola e dell’art. 40 e ss del D. Lgs. n. 165/2001.
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Per tale ragione, a parere dell’Agenzia, essendo la perdurante mancata istituzione dell’organo di controllo dovuta a decadenza del vecchio collegio e mancata nomina del nuovo, è opportuno sollecitare le amministrazioni competenti a procedere agli adempimenti del caso.
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