L’inaspettata non approvazione, da parte del ministero della Funzione Pubblica e del Mef, dell’ipotesi del CCNI firmata il giorno 8 giugno 2012, impone un intervento urgente da parte del Miur. Infatti in assenza dell’approvazione di questo contratto di mobilità annuale, le prossime utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ormai vicinissime, si svolgeranno senza regole certe e senza una normativa valida. Insomma si profilerebbe una mobilità annuale complicata e confusa.
Bisogna ricordare che le domande per ottenere utilizzazione e assegnazione provvisoria sono state redatte seguendo l’ipotesi del CCNI dell’8 giugno 2012, che tra l’altro conteneva diverse novità rispetto agli anni passati. Tra le novità c’è, per esempio, quella riferita all’art. 7 comma 3. Infatti nel comma 3 di tale articolo c’è scritto: “Per quanto riguarda l’assegnazione in altra provincia, per l’a.s. 2012/2013, possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti. Diversamente, in attuazione di quanto previsto all’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia”.
Senza l’approvazione di questo contratto e quindi la sua conseguente validità, le lavoratrici madri o i lavoratori padri di figli di età compresa tra tre e otto anni ed entrati in ruolo lo scorso primo settembre, non potranno godere dell’opportunità di avere assegnata la cattedra nella provincia dove vivono i figli e la famiglia.
Senza poi contare per esempio che la spending review approvata il 7 agosto scorso, impone che il personale inidoneo all’insegnamento, ma idoneo a compiere altre mansioni, transiti in nuovo ruolo amministrativo, tecnico o ausiliario con qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con graduazione attuata secondo la valutazione delle tabelle relative al personale docente, allegate al vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.
Ma senza approvazione del CCNI dell’8 giugno 2012, anche questo non potrebbe avvenire. In buona sostanza se il Miur non dovesse intervenire subito a porre rimedio a questa vacanza contrattuale, rischieremmo il far west normativo sulla mobilità annuale e sul transito degli inidonei nei ruoli ata. Ormai il ferragosto è passato e già domani il ministro Profumo dovrà necessariamente provvedere a mettere una toppa a questa brutta situazione.
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