Tra le novità contenute nell’ipotesi di contratto del personale dirigente sottoscritta all’ARAN il 13 dicembre scorso segnaliamo alcune novità in materia di ferie, congedi e permessi.
L’art 14 introduce, anche per i Dirigenti scolastici, le ferie e i riposi solidali (al momento non riguardano invece il restante personale della scuola).
Su base volontaria ed a titolo gratuito, i dirigenti possono cedere, in tutto o in parte, ad un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.
Il dirigente che si trovi nelle suddette condizioni di necessità può presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i dirigenti l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
L’art. 16 introduce invece i congedi per le donne vittime di violenza.
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità. Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
Tali congedi possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.
Infine, segnaliamo un altro aggiornamento del Contratto alla normativa vigente.
L’art. 19 dice: “Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni dei CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile”.
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