Solitamente se ne parla molto poco: eppure il personale “ATA” (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) è di fondamentale importanza per il funzionamento dell’istituzione Scuola. Anche il semplice collaboratore scolastico (un tempo chiamato “bidello”) ha una funzione — quella di coadiuvare i docenti nell’azione educativa e nella sorveglianza ai fini della sicurezza — che ne impedisce qualsiasi confronto con gli uscieri di un ministero o con gli addetti alle pulizie di un’azienda. Tanto è vero che anche i collaboratori scolastici possono venir ritenuti responsabili in sede di giudizio civile e penale per “culpa in vigilando”: uno dei tanti motivi per cui anche il personale ATA andrebbe pagato molto di più delle attuali miserie.
Per questo è bene che nel Contratto d’Istituto siano precisate alcune norme per tutelare il personale non docente. Ad esempio, è giusto precisare norme oggettive per l’assegnazione del personale ATA alle succursali, alle sedi associate ed ai plessi, nonché per la determinazione dei posti. Come è noto, a tal fine un Decreto Ministeriale stabilisce periodicamente dei parametri per la determinazione degli organici. Dal canto suo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (“DSGA”) predispone un Piano delle attività che contiene la determinazione dei posti di Assistente Amministrativo e di Collaboratore scolastico da destinare alle sezioni staccate ed ai plessi.
Pertanto nel Contratto decentrato sia scritto che la determinazione dei posti di Collaboratore scolastico e di Assistente Amministrativo da assegnare a sezioni staccate e plessi (contenuta all’interno del Piano delle attività predisposto dal DSGA) verrà stabilita in base alle esigenze organizzative e didattiche, tenendo conto dei parametri del Decreto Ministeriale per la determinazione degli organici. I parametri, generalmente, sono i seguenti: numero degli alunni; durata del tempo scuola; rapporto docenti/alunni; numero dei plessi di Scuola Materna, Elementare e Media; tipologia di scuola; presenza di appalti del servizio di pulizia dei locali e/o di lavoratori LSU (“Lavoratori Socialmente Utili”) o LPU (“Lavoratori di Pubblica Utilità”); esigenze riconosciute dell’utenza dei servizi di segreteria.
Le assegnazioni devono essere di durata annuale. Esse vengono disposte dal DSGA secondo alcuni criteri, come ad esempio — in ordine d’importanza — i seguenti: conferma della sede occupata nel precedente anno scolastico (conferma disposta d’ufficio qualora l’interessato non abbia avanzato altre richieste); personale che presenti richiesta di assegnazione ad una sede. Il personale, difatti, deve poter chiedere di venire assegnato ad una qualsiasi sede dell’Istituto. Prioritariamente l’assegnazione deve essere disposta nei confronti del personale già facente parte dell’istituto; quindi si deve procedere all’assegnazione del personale entrato a far parte dell’Istituto dall’anno scolastico in corso.
Qualora su un posto concorrano più soggetti, si applichi la graduatoria d’Istituto; la quale deve esser stata formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda, allegata al Contratto Nazionale della mobilità.
Dopo il personale di cui sopra, per l’assegnazione del personale si passi a considerare il personale con supplenza annuale. Il personale sceglierà la sede di servizio fra quelle residue e secondo l’ordine della graduatoria dalla quale è stato nominato.
Importante oggettivare le norme sulle eventuali precedenze. Infatti, in ciascuna fase delle operazioni suddette si dovrà tener conto, nell’ordine, delle precedenze assolute indicate di seguito: personale non vedente (art. 3 Legge 28 marzo 1991 n. 120); personale emodializzato (art. 61 Legge 270/1982); personale disabile (art. 21 Legge 104/1992); personale bisognoso — per gravi motivi di salute — di cure particolari carattere continuativo; personale destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 104/1992 (ossia genitore — anche adottivo — o coniuge di disabile in situazione di gravità, oppure unico figlio in grado di prestare assistenza al genitore); parente — o affine entro il terzo grado — ed affidatario di disabile in situazione di gravità, che assista con continuità ed in via esclusiva un parente — o un affine entro il terzo grado — disabile; lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno; oppure, in alternativa, i lavoratori padri).
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