Pur essendo una categoria di lavoratori intellettuali, troppo spesso i docenti si disinteressano del Contratto d’istituto, frutto della contrattazione (spesso difficoltosa) tra le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU, da loro elette) ed il Dirigente Scolastico. Eppure una contrattazione ben fatta può tutelare i diritti degli insegnanti in modo ancor più preciso delle norme contrattuali nazionali. Infatti, come abbiamo già dimostrato nelle pagine di questa testata, la contrattazione integrativa non può discostarsi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria, se non in senso migliorativo per il lavoratore.
Pertanto, non sarà inutile — per esempio — controllare che nel Contratto decentrato siano inserite precisazioni in merito alla fruizione delle ferie all’interno del calendario scolastico per il personale docente ed educativo. Sarebbe bene specificare che la richiesta di fruizione (fino a sei giorni) di ferie durante le attività didattiche è sì consentita a condizione che essa non determini oneri aggiuntivi (articolo 13, comma 9, del CCNL 2006/2009, riconfermato dal CCNL 2016-2018, articolo 1, comma 10); ma che detta fruizione, comunque, non postula alcuna certificazione o autocertificazione obbligatoria da parte del docente.
Inoltre occorre chiarire nel Contratto decentrato che la eventuale mancata concessione, determinata da aggravio di spesa (cioè comportante sostituzione pagamento del docente assente), dovrà essere comunicata dal Dirigente Scolastico per iscritto. Per di più tale comunicazione dovrà venire notificata al docente almeno tre giorni prima delle ferie richieste. L’aggravio di spesa potrà essere l’unica possibile motivazione del diniego; motivazione che decadrà, in ogni caso, qualora un altro docente sia disponibile a coprire l’assenza del docente assente.
Naturalmente le ferie anticipate andranno richieste con almeno cinque giorni di anticipo, onde permettere all’Amministrazione di organizzare la sostituzione del docente che mancherà dal lavoro.
In altri termini, se la professoressa X, per qualsiasi suo motivo personale, desidera assentarsi dal lavoro lunedì 2 e martedì 3 aprile, dovrà presentare regolare richiesta entro e non oltre il 28 marzo precedente. Nella domanda non dovrà produrre alcuna certificazione né autocertificazione per giustificare la richiesta. Il Dirigente Scolastico non potrà negare la concessione dei giorni di permesso, se non per iscritto, entro il 30 marzo, e soltanto qualora le ferie della docente X comportino spese per la sostituzione. In quest’ultimo caso, comunque, se il docente Y si offre per sostituire la docente X senza compenso ulteriore, il permesso deve essere senz’altro concesso.
Precisare tutto ciò, nero su bianco, nel contratto d’Istituto, aiuta tutte le parti in causa a chiarirsi le idee in merito, senza inutili dubbi e discussioni.
Importante anche chiarire nel Contratto d’Istituto alcuni aspetti relativi alle certificazioni mediche. Si potrebbe scrivere nel Contratto decentrato una norma di buon senso: ossia che — almeno nel caso della prima assenza del lavoratore per malattia — la visita medica di controllo venga disposta una sola volta nello stesso periodo di assenza, e per assenze superiori ai cinque giorni. Infatti, visto che le visite fiscali costano all’erario cifre ragguardevoli, non pare razionale sprecarne per brevi malattie di dipendenti non assenteisti (i quali trarrebbero anche giovamento dal vivere in un’atmosfera di fiducia nei propri confronti da parte dell’Amministrazione). Inoltre già i docenti si vedono detrarre, per i giorni di malattia, una parte della (pur misera) retribuzione giornaliera, e non hanno quindi interesse alcuno a fingere di esser malati; sarebbe pertanto bello che l’Amministrazione mostrasse verso di loro un pizzico di fiducia in più.
Si può anche puntualizzare — benché possa apparire superfluo — che non si disponga visita di controllo per accertamenti diagnostici o per visite mediche specialistiche presso strutture sanitarie pubbliche o private, essendo sufficiente a tal fine il referto della struttura (non importa se privata o pubblica) che ha erogato la prestazione.
Insomma: conoscere le norme, applicarle e migliorarle a favore dei docenti (rendendo più serena anche l’atmosfera della comunità educante) è possibile mediante la contrattazione decentrata, come questi esempi dimostrano. Anche perché, secondo l’articolo 1372 del Codice Civile, «Il contratto ha forza di legge fra le parti».
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