Tempo di contrattazione d’istituto. Nelle scuole sono in corso gli incontri tra Dirigenti Scolastici e Rappresentanze Sindacali Unitarie per definire i contratti decentrati.
Vediamo di ricapitolare alcuni principi essenziali che le RSU devono tenere a mente per tutelare i lavoratori della Scuola e il buon funzionamento della Scuola stessa (la quale va concepita come una comunità educante, e non come un’”azienda” in competizione con altre “aziende” sul “mercato” dell’istruzione). Fissare regole chiare ed inequivocabili equivale a scrivere il regolamento di una convivenza pacifica e fruttuosa, sicché ogni parte sappia come comportarsi per non ledere i diritti altrui e far valere i propri.
È pertanto opportuno premettere — e sarebbe bene scriverlo anche come premessa del contratto decentrato stesso — che i contratti siglati tra le parti non possono e non devono contenere alcuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti. A stabilirlo non è una circolare del MIUR, ma il Codice Civile: il quale, all’articolo 2077, prescrive che «I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro». Perciò il Contratto d’Istituto può solo migliorare le norme a favore dei lavoratori; non peggiorarle a loro sfavore.
Facciamo un esempio: se il Contratto d’Istituto stabilisse che un docente, per fruire di un permesso per motivi personali, è obbligato a fornire dettagliate spiegazioni (e/o documentazioni) al Dirigente, questa norma sarebbe illegittima persino ai sensi del Codice Civile. Infatti il comma 2 dell’articolo 15 del Contratto Collettivo di Lavoro 2006-2009 (riconfermato dal CCNL 2016-2018, articolo 1, comma 10) null’altro obbliga il docente se non a documentare i motivi della richiesta di permesso “anche mediante autocertificazione”. Ne consegue che nulla il Dirigente può pretendere se non una dichiarazione scritta dal docente circa i motivi del permesso: motivi comunque insindacabili, appunto perché “personali”. D’altronde i giorni di permesso per motivi personali o familiari, essendo al massimo nove all’anno (non novanta!), comportano danni per l’erario e per la Scuola pressoché nulli.
I docenti, perciò, devono esser consapevoli dei propri diritti. Devono conoscere normativa e Contratto Collettivo Nazionale; onde poter pretendere dalle proprie RSU — nonché dai territoriali dei Sindacati “maggiormente” rappresentativi che, pur non eletti dai lavoratori, presenziano alla contrattazione decentrata e la firmano — di non essere “distratti” e di non siglare contratti contenenti norme contrarie al diritto.
Il Contratto d’Istituto deve anche contenere un riferimento al campo di applicazione del medesimo: deve cioè precisare che il contratto si applicherà a tutto il personale docente (non solo a tempo indeterminato, ma anche determinato, onde includere anche tutto il personale precario) in servizio presso l’istituzione scolastica. Anche perché i docenti precari sono docenti a tutti gli effetti.
Importante anche una precisazione sulle relazioni sindacali. Bisogna specificare nero su bianco che la dirigenza deve informare le RSU sulle materie oggetto di contrattazione: non per conferire un “privilegio” alle RSU, ma perché le RSU, in quanto rappresentative di tutti i lavoratori, sono paritetiche rispetto alla dirigenza, e vanno messe in condizione di difender gli interessi dei lavoratori stessi. Va pertanto scritto che l’informazione — sia preventiva sia successiva — si attuerà mediante incontri specifici ed attraverso l’esibizione della documentazione relativa, nonché per mezzo della diffusione di tutto il materiale riguardante l’istituzione scolastica in cartelline apposite (una per ogni membro della RSU).
Va specificato che la partecipazione avverrà attraverso intese e/o accordi; che la contrattazione integrativa d’istituto si realizzerà tramite la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all’articolo 6 del CCNL 2006/2009. Va precisato anche che la conciliazione in caso di contenzioso avverrà attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie, nonché attraverso l’esame congiunto e la concertazione.
Tutto ciò potrebbe sembrare superfluo o scontato: ma non lo è. Troppo spesso, infatti, i docenti si trovano in situazioni difficili perché, abituati a delegare e a ritenersi sufficientemente protetti dalla propria preparazione culturale o dal buon senso comune di chi li circonda, non conoscono le norme del diritto. Questa ingenuità, però, nella Scuola di oggi, può costare molto cara, e mettere a rischio la serenità anche del docente più integerrimo.
Conoscere le norme è il migliore scudo a difesa della propria libertà: anche della libertà d’insegnamento. E, quindi, a difesa della Scuola tutta.
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