Un giudice del lavoro del Tribunale di Bari, con la recentissima ordinanza n.15068 del 29 marzo 2019, annulla la contrattazione di Istituto di una scuola barese per una evidente condotta antisindacale del Ds e ordina l’immediata riapertura delle trattative, oltre la pubblicazione di tale ordinanza sul sito istituzionale della scuola e dell’Ambito Territoriale Provinciale di Bari.
Il Tribunale del Lavoro di Bari nella persona del giudice monocratico Eugenio Carmine Labella, nel procedimento ex lege n.300 del 1970, promosso da: FLC CGIL DI BARI e SNALS CONFSAL DI BARI, con l’assistenza e la difesa degli avv.ti Nicola Roberto TOSCANO, Roberto D’ADDABBO, Vincenzo AUGUSTO;
-parte ricorrente- contro M.I.U.R. e I.P.S.S.A.R. “A.PERROTTI”, con l’assistenza e difesa dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, annulla, per condotta antisindacale del Dirigente Scolastico, il contratto di Istituto sottoscritto il 30/10/2018 e valevole per l’a.s. 2018/2019, e per l’effetto fosse ordinato all’amministrazione scolastica convenuta di riaprire le trattative contrattuali, assumendo un comportamento rispettoso delle prerogative e garanzie sindacali riconosciute loro dalla legge e dal CCNL di comparto vigente.
Le Organizzazioni Sindacali ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo che, accertata la condotta antisindacale del Dirigente scolastico dell’istituto Perrotti, fosse dichiarata la nullità del contrattato integrativo d’istituto, A tal fine hanno rappresentato che: il contratto integrativo in questione era stato sottoscritto all’esito di una riunione in cui erano presenti solo cinque dei sei componenti del collegio RSU e quattro delle cinque organizzazioni sindacali territoriali; il consenso alla sottoscrizione era stato manifestato solo da tre componenti della RSU e da solo due organizzazioni sindacali di fatto meno rappresentative sia a livello nazionale che locale.
Hanno sostenuto, poi, che la stipulazione di tale contratto fosse avvenuta in violazione dell’art. 8 dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 07/08/1998, dell’art. 43 D.lgs. n. 165/2001 e della nota prot. 1702 del 15/02/2002 con la quale l’ARAN ha fornito i chiarimenti sulla validità della sottoscrizione dei contratti integrativi.
Hanno lamentato, inoltre: la violazione dell’art. 8 commi 1 e 2 CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 del 19/04/2018, per mancanza delle trattative sindacali pre-contrattuali e sottoscrizione del contratto prima del compimento del termine di trenta giorni dall’inizio del negoziato (c.d. clausola di raffreddamento); la violazione degli artt. 5 e 22 comma 9 CCNL del 19/04/2018, per il rifiuto dell’amministrazione scolastica di fornire dati ed elementi conoscitivi necessari per consentire ai sindacati di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa, nei tempi, modi e contenuti atti a consentire loro una valutazione approfondita dell’impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte, nonostante le richieste formali inoltrate;
la violazione degli artt. 14 e 20 Legge n. 300/1970, dell’art. 23 commi 7 e 8 CCNL di categoria del 19/04/2018 e dell’art. 8 commi 10 e ss del CIR Puglia del 05/09/2008, non essendo stato consentito al personale docente ed ATA di tutto l’istituto scolastico (sede centrale e sede distaccata) di avere tempestiva contezza della convocazione della assemblea sindacale indetta all’esito della stipulazione del contratto integrativo d’istituto a.s. 2018/2019.
Il Giudice dichiara, nella sua lunga e articolata ordinanza, la natura antisindacale della condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica convenuta, in persona della sua dirigente pro tempore, relativamente alla stipulazione del contratto integrativo d’istituto del 30/10/2018;
– per l’effetto, dichiarata la nullità del contratto integrativo d’istituto del 30/10/2018, ordina all’amministrazione scolastica convenuta, in persona della sua dirigente pro tempore, di riaprire le trattative finalizzate alla rinnovazione del previgente contratto integrativo d’istituto, attenendosi alle prescrizioni in materia dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ed improntando la propria condotta nelle relazioni sindacali ai principi di buona fede e leale collaborazione;
– dichiara, inoltre, la natura antisindacale della condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica convenuta, in persona della sua dirigente pro tempore, relativamente alla tardiva comunicazione della convocazione della assemblea sindacale per il giorno 06/12/2018;
– per l’effetto, ordina all’amministrazione scolastica convenuta, in persona della sua dirigente pro tempore, di astenersi dal reiterare siffatto comportamento in futuro, attenendosi alle prescrizioni in materia dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ed improntando la propria condotta nelle relazioni sindacali ai principi di buona fede e leale collaborazione;
– ordina all’amministrazione scolastica convenuta, in persona della sua dirigente pro tempore, di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari per un periodo di trenta giorni e di affiggerlo per un analogo periodo di tempo presso l’Albo dell’Istituzione Scolastica convenuta;
– condanna l’amministrazione scolastica convenuta, in persona della sua dirigente pro tempore, alla rifusione in favore delle organizzazioni sindacali ricorrenti delle spese processuali, oltre al rimborso forfettario per spese generali.
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