Il rinnovo del contratto mobilità per il triennio 2022-2025 è a rischio a causa del difficile rapporto tra il Ministro Bianchi e i sindacati rappresentativi. Non è escluso, se non dovesse esserci un cambio di rotta nel confronto tra ministero e sindacati, un atto unilaterale o al più l’accordo solo con qualche sigla sindacale.
I vincoli tirennali della mobilità sono più di uno e sono previsti per coloro che sono entrati in ruolo, con qualsiasi tipo di graduatoria, nel 2020-2021 e 2021-2022, ma anche per coloro che nel triennio 2019-2022 abbiano richiesto, con domanda di mobilità volontaria, una data scuola e l’abbiamo ottenuta in fase di mobilità.
A tal proposito è utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 era stato inserito il blocco triennale della mobilità per chi era stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, ed essendo stato soddisfatto in tale richiesta, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”. Questa norma sarà, molto porbabilmente, peggiorata con il nuovo contratto mobilità, in quanto il blocco triennale della mobilità verrà esteso a chiunque ottenga trasferimento nel prossimo triennio scolastico, a prescindere dall’accoglimento della preferenza puntuale o sintetica in fase di esito della mobilità.
Il decreto legge 73 del 21 maggio 2021, convertito in legge n.106 del 23 luglio 2021, ha introdotto il blocco della mobilità triennale per tutti quei docenti che, avendo presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio di ruolo o passaggio di cattedra, siano stati soddisfatti su qualsiasi preferenza richiesta. Tutto questo, ai sensi del comma 2, art. 58 lettera f), del dl 73/2021, si dovrebbe applicare a decorrere dalle operazioni di mobilità docenti del 2022/2023.
Bisogna comunque dire che il vincolo triennale non sarà applicato ai docenti che beneficiano della precedenza di cui all’art. 13 del CCNI mobilità, laddove il trasferimento a domanda sia stato ottenuto in un comune o distretto subcomunale per i quali essi hanno diritto alla precedenza. Il vincolo non si applica in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.
Il vincolo dei docenti neoassunti che era di cinque anni è stato ridotto a tre anni proprio in vista della mobilità 2022-2023.
Nel Dl Sostegni bis all’art. 58, comma 1, lettera f) c’è scritto: “al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni”. Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
In buona sostanza si precisa che il vincolo quinquennale, introdotto dal decreto legge n.126/2019 e convertito con la legge n.159 del 20 dicembre 2019, è stato ridotto a soli tre anni.
In buona sostanza chi è entrato in ruolo nel 2019/2020 ed era sottoposto al vincolo quinquennale, si troverà libero di fare istanza di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, in quanto ha mantenuto la titolarità per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, chi è entrato in ruolo nell’anno scolastico 2020-2021 potrà fare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024, mentre chi è entrato in ruolo nell’anno scolastico 2021-2022, sarà libero dal vincolo triennale per la mobilità 2024-2025.
I tempi per la mobilità 2022-2023 sarebbero ormai maturi secondo il ministero che avrebbe voluto emanare l’ordinanza di mobilità entro il mese di febbraio, ma manca l’accordo per il rinnovo del contratto mobilità per il triennio 2022-2025. Si presume che se non dovesse arrivare l’accordo tra gennaio e massimo la metà di febbraio, il Ministero potrebbe decidere di procedere con un atto unilaterale per garantire i tempi di presentazione delle domande entro marzo 2022. Sulla questione dei vincoli si prevedono scintille tra Ministro Bianchi e sindacati, ma i tempi stringono e una decisione definitiva dovrà essere presa presto.
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