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Contratto mobilità personale docente, educativo ed Ata

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Come già anticipato in un’altra notizia, rispetto al precedente contratto apportate poche integrazioni e chiarimenti su alcuni punti. Si prevede la riapertura del confronto negoziale in previsione dell’attuazione del dimensionamento della rete scolastica. Inoltre, nell’ipotesi di Ccni viene chiarito che le nuove disposizioni sul blocco quinquennale per i trasferimenti dei docenti e del personale educativo tra diverse province riguarderanno soltanto le nomine con decorrenza dal 1° settembre 2011 e non quelle retrodatate al 1° settembre 2010 (per le quali resta valida la norma che prevede l’obbligo di permanenza nella provincia per tre anni), cosi come sono esclusi dal blocco i beneficiari delle precedenze previste da specifiche norme di legge.

Rivista la parte normativa sulle precedenze (in particolare in relazione alle modifiche intervenute sulla legge n. 104/092) e sulla documentazione necessaria.
L’ipotesi di contratto sarà inviata alla Funzione pubblica, per la prevista procedura di verifica (massimo 30 giorni per l’attuazione della stessa). Successivamente avverrà la sottoscrizione definitiva del Ccni e poi il Miur emanerà l’apposita ordinanza con le indicazioni delle scadenze per la presentazione delle istanze (quest’anno obbligatoriamente on line per i docenti di ogni ordine e grado, anche per la scuola dell’infanzia; gli interessati possono, nel frattempo, procedere alla registrazione alle Istanze on-line nel sito del Miur, se non già fatto in precedenza.) e la relativa modulistica.
La Flc Cgil valuta “positivamente l’esito della trattativa e la sottoscrizione del nuovo Ccni, con il quale si è riaffermata da parte di tutti, amministrazione compresa, la piena titolarità della contrattazione in materia di mobilità. Importante anche la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta con cui si chiede all’amministrazione l’impegno ad operare per pervenire alla stipula di una intesa con i sindacati per cercare di attivare, per i prossimi anni scolastici, un organico funzionale stabile, pluriennale, superando la distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto e finalizzato a soddisfare tutte le esigenze delle scuole”.
Ma un punto negativo per la Flc Cgil c’è: “non vi è stata la disponibilità a procedere verso unasignificativa revisione delle tabelle di valutazione”.
A sua volta la Uil Scuola lamenta che “nel corso del confronto con l’amministrazione per il rinnovo di questo Ccni sulla mobilità” lo stesso sindacato “ha più volte rappresentato la necessità che fosse prevista una precedenza nella mobilità provinciale per il personale Ata che usufruisce dell’art. 59 del Ccnl, così come già avviene per il personale collocato fuori ruolo”.

Pertanto, la Uil “non condivide la parte del testo (art.5, c.1) che non ricomprende tale proposta e si riserva di intraprendere tutte le azioni negoziali e legali per la salvaguardia delle persone”.

Per visionare l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo del 15 dicembre 2011, cunsulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.