Domani 12 dicembre 2018 inizia una non stop per affrontare tutta la parte contrattuale che riguarda la mobilità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 dei docenti. Poi si continuerà con la parte riferita al personale Ata. Si può dire che siamo in dirittura d’arrivo.
Nessuna modifica su valutazione titoli di servizio
Nella bozza di contratto mobilità, che l’Amministrazione ha consegnato ai sindacati per avere una proposta su cui contrattare, non risultano modifiche sulla valutazione dei titoli di servizio, nemmeno sui titoli culturali e professionali, restano anche invariati i punteggi riferiti alle esigenze di famiglia.
Il punteggio del servizio per la mobilità volontaria 2019/2020 e biennio successivo sarà calcolato con la stessa modalità utilizzata per la mobilità 2017/2018 e 2018/2019. Nella mobilità a domanda volontaria il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo sarà valutato 6 punti per ogni anno. È utile sapere che il servizio prestato nel proprio ruolo di appartenenza, sarà valutato 6 punti per ogni anno scolastico. L’anzianità di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità volontaria. L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sia nella mobilità volontaria, ma anche nella mobilità d’ufficio che andiamo a esaminare di seguito.
Per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne di Istituto il calcolo del punteggio del servizio sarà diverso da quello utilizzato per la mobilità volontaria. L’anzianità di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 3 punti per ogni anno. È utile sapere che nella mobilità d’ufficio e per le graduatorie d’istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, il servizio di ruolo prestato nello stesso ruolo di titolarità, sarà valutato 6 punti per ogni anno scolastico.
Il calcolo del punteggio del servizio pre-ruolo invece sarà valutato 3 punti per ogni anno scolastico, ma solo per i primi quattro anni (a prescindere dall’ordine o grado di scuola in cui è stato prestato il servizio), mentre per i successivi anni scolastici (dal quinto in poi) il punteggio riconosciuto per anno scolastico sono soltanto 2 punti. Mentre in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Preferenze: aboliti gli ambiti, tornano comuni e distretti
Con questo contratto di mobilità triennale torna la norma che regola la mobilità in tre fasi, ovvero la prima fase: Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune di titolarità; la seconda fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; la terza fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
Si continuerà a presentare la domanda di mobilità territoriale, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno (ci sarà la possibilità di selezionarli entrambi) con un modello unico di domanda per un massimo di 15 preferenze. Le preferenze esprimibili saranno i codici puntuali delle singole scuole, i codici sintetici dei comuni e i codici sintetici dei vecchi distretti scolastici. Saranno cancellati in maniera definitiva i codici sintetici di ambito territoriale, anche perché non esiterà più la titolarità su ambito e la famigerata chiamata diretta. Si potranno esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze anche tutte di codici puntuali ovvero di scuola.
Trasferimenti interprovinciali sul 50% dei posti
La mobilità interprovinciale che negli anni scolastici scorsi era ridotta al 30% dei posti disponibili dopo la mobilità provinciale, perché il 60% dei posti era riservato ai nuovi ruoli e il 10% alla mobilità professionale, per la mobilità 2019/2020 i trasferimenti interprovinciali saranno disposti sul 50% dei posti disponibili che probabilmente diventeranno il 40% per effetto del 10% lasciato ai passaggi di ruolo.
L’Amministrazione, nonostante la contrarietà dei sindacati, insiste a voler limitare i trasferimenti da posto sostegno a quello comune. La proposta dell’Amministrazione è quella di consentire il trasferimento dalla tipologia di posto sostegno a quello comune sul 50% dei posti disponibili.