Che la data della firma definitiva del CCNL scuola 2019-2021 fosse questione di giorni è notizia che sta circolando da tempo, adesso spunta una data ben precisa per la sigla definitiva e l’applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale della scuola. La data prevista dovrebbe essere il 18 gennaio.
Il prossimo giovedì 18 Gennaio il CCNL scuola riceverà ‘ la firma definitiva di approvazione / registrazione presso l ‘ARAN. Solo successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale con relativa applicazione.
Nel nuovo contratto della scuola, che è già scaduto da due anni, bisogna sottolineare che nell’art.30, riferito alle materie di relazioni sindacali, c’è scritto chiaramente che a livello nazionale spetta la contrattazione integrativa per le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge106/2021, fatte salve le disposizioni di legge.
In buona sostanza questa norma contrattuale recepisce in pieno l’art.58 del decreto legge 73 del 25 maggio 2021, ovvero la norma legislativa che ha generato i vincoli triennali di mobilità per i docenti neoassunti. Ma c’è anche da sottolineare che al comma 8 dell’art.34 del CCNL scuola 2019-2021 è scritto che viene garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992.
Bisogna specificare che l’art.35 del CCNL scuola 2019-2021 dispone che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore. Questa nuova norma è inserita ad hoc per i precari con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre per i docenti di ruolo continua a permanere l’art.15, comma 2 del CCNL 2006/2009 che garantisce 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari più altri 6 giorni di permesso retribuito, al posto delle ferie previste ai sensi dell’art.13, comma 9 del medesimo contratto.
Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 6, del CCNL scuola oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, a livello di Istituzione scolastica ed educativa anche l’informazione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
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