Da qualche settimana si è aperto il tavolo del confronto per il rinnovo del CCNL Comparto “Istruzione e ricerca” relativo al triennio 2019-2021.
Tra le priorità emerge la revisione delle tabelle stipendiali che dovranno prevedere risorse aggiuntive per retribuire adeguatamente il lavoro professionale di TUTTO il personale (è stato già fatto per i DS), con l’obiettivo – condiviso – di avvicinarsi alla media dei paesi europei dell’area euro.
E’ importante ricordare quanto recita l’articolo 36 della Costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla QUANTITA’ e QUALITA’ del suo lavoro ……..” cioè ancorata a parametri che sono la qualità del servizio reso, la quantità di lavoro svolto, il tempo impiegato per lo svolgimento.
Per noi Collaboratori dei DS – e lo sappiamo bene – questo articolo è disatteso nonostante l’importante lavoro che svolgiamo quotidianamente per le nostre Istituzioni scolastiche.
Siamo l’unica categoria nella scuola per la quale alla regola si fa eccezione!
Per l’assunzione di incarichi e di responsabilità nella governance affidati dal DS ai sensi del art. 25 comma 5 del D.Lvo 165/2001, il vigente CCNL non riconosce di fatto il lavoro aggiuntivo e straordinario di questi docenti specializzati se non per la inadeguata retribuzione di due Collaboratori a carico del FIS (art. 88 comma 2 lettera f del CCNL 2006/2009) senza alcun effetto nella progressione di carriera.
E’ noto a tutti – MIUR, OO.SS. ed Associazioni dei DS – che in molti paesi europei si riconoscono incrementi stipendiali per l’assunzione di responsabilità aggiuntive, per la disponibilità a svolgere ore di lavoro straordinario, per l’insegnamento in aree geografiche disagiate, per la partecipazione ad azioni di formazione professionale, per la partecipazione ad attività extracurricolari.
In particolare, secondo il Rapporto Eurydice del 2013, le responsabilità aggiuntive sono riconosciute in 26 paesi e soltanto in 3 (tra cui l’Italia) sono considerate esclusivamente a livello di contrattazione di istituto: infatti, nei pochi sistemi d’istruzione basati su una struttura di carriera piatta, per le responsabilità aggiuntive sono previsti soltanto modestissimi incentivi economici determinati e contrattati a livello di istituzione scolastica.
In Europa, alla definizione della progressione della carriera e delle indennità concorrono diversi fattori tra i quali un rilevante peso hanno l’assunzione di incarichi aggiuntivi con ulteriori responsabilità, la formazione professionale continua, l’anzianità di servizio.
E di norma, in diversi paesi europei, ai docenti vengono attribuite indennità integrative allo stipendio determinate a livello nazionale, regionale o misto con certezza di prospettive di carriera: si tratta di “incentivi” per incoraggiare i docenti ad assumere responsabilità ed incarichi, a svolgere lavoro straordinario, ad accogliere favorevolmente proposte di azioni formative professionali.
In Italia, invece, è da rilevare (e contestare) che tutto questo importante e fondamentale lavoro non è connesso a nessuna prospettiva di progressione di carriera nell’ambito della professione docente né in quella dirigenziale.
Deve essere a tutti chiaro: in Italia, un Collaboratore del DS che insegna Lettere per 18 ore (e magari in scuola con DS reggente) con un’anzianità di servizio di 15 anni ed un docente con la stessa anzianità di servizio che insegna per 18 ore la stessa materia PARI sono.
In Italia, un Collaboratore del DS che insegna Matematica per 18 ore – a parità di requisiti di servizio con un altro docente – nella graduatoria interna ed ai fini della mobilità PARI sono!
In Italia, per l’accesso alla carriera dirigenziale un docente con esperienza pluriennale nell’attività di collaborazione al DS ed un docente con 5 anni di servizio (incluso il servizio da precario) e senza alcuna esperienza nella governance di un’autonoma Istituzione scolastica PARI sono!
Si tratta ovviamente di un’evidente discriminazione…ma a danno del docente Collaboratore del DS! Siamo di fronte ad una irragionevole condizione professionale per la quale Miur ed OO.SS. devono trovare soluzione.
(Al Ministro Bussetti (ex DS), al Vice Ministro Giuliano (DS in aspettativa) ed ai loro collaboratori al Miur (alcuni DD.SS. in aspettativa), ai tanti sindacalisti (alcuni DS distaccati) il tema che poniamo risulta molto chiaro poiché hanno avuto al fianco ed hanno lasciato le loro scuole affidate ai loro (validi) Collaboratori ed a DS reggenti).
Non esistono – ed è il vulnus dello status giuridico dei docenti italiani – differenziazioni della retribuzione né possibilità di diversa progressione di carriera!
In questo, dunque, l’Italia è davvero un paese europeo?
I Collaboratori di ANCODIS ritengono di no!
E propone al MIUR ed alle OO.SS. che nel prossimo CCNL si passi da una struttura di carriera piatta, iniqua ed arcaica (fondata cioè solo sull’anzianità di servizio!) alla struttura differenziata e moderna fondata anche su:
Per i Collaboratori dei DS occorre prevedere – come avviene in molti paesi europei – la diversificazione dell’orario di lavoro in orario didattico ed orario aggiuntivo nel quale è riconosciuta la presenza a scuola per lo svolgimento di tutte quelle attività che oggi sono comunque realizzate ma che rimangono contrattualmente sommerse!
Occorre procedere – ed è arrivato il tempo – ad una coraggiosa innovazione contrattuale che determini per questi docenti specializzati modalità condivise di accesso (ferme restando le prerogative del DS previste dal 165/2001), la progressione di carriera e gli incentivi economici sulla base di criteri generali previsti nel prossimo CCNL ai quali le autonome Istituzioni scolastiche dovranno fare riferimento.
In questo modo – per i Collaboratori dei DS – si renderebbe davvero onore all’articolo 36 della nostra bellissima Carta Costituzionale!
In caso contrario, nell’ipotesi di un CCNL 2019-2021 in edizione rétro non possiamo più stare a guardare.
Rosolino Cicero
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