L’art. 35 del CCNL comparto scuola, nell’abrogare l’art. 19 del CCNL 29/11/2007, introduce delle disposizioni volte a regolamentare le ferie, i permessi e le assenze del personale scolastico con contratto a tempo determinato.
Ferie
Il personale scolastico con contratto a tempo determinato ha diritto a usufruire delle ferie proporzionalmente al servizio prestato; qualora non fosse possibile far fruire le ferie maturate vanno pagate al termine dell’anno scolastico e comunque al termine dell’ultimo contratto sottoscritto.
Assenza per malattia
In merito alle assenze per malattia il CCNL fa una distinzione tra il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
- Personale con contratto per l’intero anno scolastico, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta:
- Per intero nel primo mese di assenza;
- Al 50% nel secondo e terzo mese;
- Per il restante periodo senza assegni con la conservazione del posto;
- Il personale con contratto per supplenze brevi nei casi di assenza per malattia ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
Le suddette assenze non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Assenza per lutto
Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. I giorni di assenza per lutto sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Assenza per matrimonio
Il personale ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. I giorni di assenza per matrimonio sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Assenze per motivi personali o familiari
In merito alle assenze per motivi personali o familiari il CCNL fa una distinzione tra il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico e il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
- Per il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno compreso insegnanti di religione cattolica il contratto afferma che gli stessi hanno diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione;
- Per il personale in servizio per supplenze brevi e saltuarie sono, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.
Concorsi ed esami
Al personale docente, assunto con contratto a tempo determinato, compresi i docenti di religione cattolica, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.