Per il rinnovo del contratto scuola, sono coinvolti 1.191.694 di dipendenti, oltre un milione nella sola scuola, 53.000 nelle Università (esclusi le e i docenti universitari), 24.000 negli Enti di ricerca e 9.500 nell’AFAM. Il nuovo contratto si riferisce agli anni 2016, 2017 e 2018.
In particolare il comparto e l’area dirigenziale dell’Istruzione e della Ricerca comprendono i dipendenti:
- della Scuola: docenti, educatori, amministrativi, tecnici ed ausiliari;
- dell’AFAM: direttori, docenti, coordinatori, assistenti, coadiutori;
- dell’Università: dirigenti, elevate professionalità e personale amministrativo;
- degli Enti pubblici di ricerca: personale amministrativo e tecnico, tecnologi e ricercatori di 21 enti.
L’intesa siglata – lo ricordiamo ancora una volta – è costituita da una “parte comune” contenente le disposizioni applicabili a tutto il personale del comparto e da “specifiche sezioni” riferite ai singoli settori. Il contratto in esame interviene su molti aspetti del rapporto di lavoro (relazioni sindacali, assenze, permessi, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile), anche al fine di aggiornare alcune parti della precedente disciplina, superata dalle norme di legge vigenti e, comunque, non più attuale.
In materia di relazioni sindacali, il contratto definisce nuove regole semplificate. Vengono anche aggiornate le materie attribuite alla contrattazione integrativa, con l’obiettivo di chiarirne il contenuto e la portata.
Sotto il profilo normativo, è stata elaborata una nuova disciplina per alcuni istituti del rapporto di lavoro tra cui quelli, del tutto nuovi, previsti per l’effettuazione di visite specialistiche ed esami diagnostici.
Altre novità rilevanti riguardano le tutele introdotte per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.
Sanzioni disciplinari
Così come segnala la Cisl Scuola, nelle sue schede informative, all’articolo 11, sono stati confermati gli obblighi esistenti nel precedente contratto, integrati con alcuni aspetti di forte impatto sociale attinenti al rispetto: delle norme in tema di accesso civico, dei doveri di segnalazione in tema di bullismo e cyberbullismo.
L’articolo 11 specifica che il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel
codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
All’articolo 12 dell’ipotesi di contratto si stabilisce che le violazioni degli obblighi danno luogo secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare:
• rimprovero verbale
• rimprovero scritto (censura)
• multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
• sospensione dal servizio e retribuzione fino a 10 giorni
• sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi (nuova sanzione introdotta dall’ipotesi di CCNL)
• licenziamento con e senza preavviso
Una novità rispetto al precedente contratto è la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi, così come previsto in altre pubbliche amministrazioni.
L’adozione di questa sanzione comporta la privazione della retribuzione fino al decimo giorno e la corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione (oltre agli assegni familiari) dall’undicesimo giorno in poi.
La misura incide, inoltre, sull’anzianità di servizio, dalla quale andrà tolto il periodo trascorso in sospensione.
Per il resto, il titolo III, dedicato alle sanzioni disciplinari, si occupa, all’articolo 13, del codice disciplinare. Nel 14, invece, spazio alla sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, il 15, invece, in merito al procedimento penale. L’articolo 16 stabilisce il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, nell’articolo 17, invece, viene specificata la determinazione concordata della sanzione.
Il titolo IV, invece, dà spazio alle disposizioni particolari. L’articolo 18 parla di congedi per le donne vittime di violenza, l’articolo 19 delle unioni civili, il 20, invece della differenziazione dei premi individuali. Il 21, infine, individua le misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale.