Uno specifico articolo dell’ipotesi del contratto scuola siglata il 9 febbraio scorso riguarda l’attività dei docenti e contiene alcuni passaggi che potrebbero forse servire a chiarire aspetti che finora apparivano un po’ controversi.
L’articolo è il n. 28 e chiarisce che l’orario di servizio dei docenti “può essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative”.
Fra le attività di potenziamento vengono indicate quelle di “istruzione,
orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione” previste dal Piano triennale dell’offerta formativa.
Le attività di organizzazione sono elencate nell’ultimo comma dell’aritcolo stesso e sono due: “quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165
del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015″.
Le prime (art. 25 decreto 165) riguardano evidentemente i docenti ai quali il dirigente delega specifici compiti (i cosiddetti “collaboratori” del dirigente uno dei quali svolge la funzione di “vicepreside”).
Le attività previste dal comma 83 dell’art. 1 della legge 107 riguardano invece i docenti individuati dal dirigente nel limite del 10% dell’organico complessivo della scuola.
Il nuovo contratto, insomma, fa rientrare nella tipologia dell’attività organizzativa sia l’impegno dei collaboratori dei dirigente designati ai sensi dell’articolo 25 del TU 165 sia il lavoro dei docenti designati ai sensi del comma 83 dell’art. 1 della legge 107.
Per entrambe le tipologie il nuovo contratto prevede che i docenti destinatari di tali incarichi possano svolgere una parte del proprio orario di servizio per assolvere i propri compiti organizzativi.
Laddove l’impegno ecceda l’orario di servizio non dovrebbero esserci quindi ostacoli per riconoscere uno specifico compenso da retribuire con il fondo di istituto.
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