Si riportano i passaggi con cui il Nuovo CCNL siglato ieri l’altro, dispone, per via contrattuale integrativa ed a livello di istituzione scolastica, il DIRITTO alla DISCONNESSIONE per i docenti italiani; ciò sulla “scia legislativa” francese ove è Legge (da oltre un anno) il DIVIETO di inviare e-mail, SMS… e quant’altro… al di FUORI dell’orario di LAVORO.
AL CONTEMPO:
non è chiaro SE il c.d. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(pilastro fondamentale della c.d. Legge BUONA SCUOLA varata a luglio 2015 dai parlamentari in prevalenza del PD in Larga Intesa coi parlamentari afferenti a Verdini e a Forza Italia),
nonché il correlato uso e la compilazione dei c.d. Registri Elettronici e – per di più – FUORI dalla SCUOLA (e senza che i docenti dispongano di una FIRMA DIGITALE VALIDANTE), saranno “inadempienti” verso tale NUOVA disposizione CONTRATTUALE, e/o (se) tali “passaggi normativi” dipenderanno dagli “umori” delle RSU, e/o dalla “vicinanza” delle predette RSU coi dirigenti scolastici “di turno”!
Segue quanto, ieri l’altro, disposto nel Contratto:
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI.
Art. 22 (del Nuovo CCNL)
(Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola).
… 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: …
… c) a livello di istituzione scolastica ed educativa: …
… c8) i criteri generali per l’UTILIZZO di STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE di LAVORO in ORARIO DIVERSO da QUELLO di SERVIZIO, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).
Vincenzo Rossi