L’intesa firmata da Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola potrebbe mettere i sindacati in una posizione di vantaggio rispetto alle sigle che non hanno firmato, Gilda e Snals: infatti, quest’ultimi, non parteciperanno alla contrattazione integrativa.
L’esclusione dai tavoli, ricorda Italia Oggi, discende da una prassi a livello di contrattazione collettiva nazionale, che consiste nell’inserire nei contratti clausole specifiche che prevedano tale esclusione per i sindacati che rifiutano di firmare i contratti. Contratti che sono validi solo se la percentuale di rappresentatività dei sindacati che lo firmino risulti non inferiore al 51%. Ed in questo Cgil, Cisl e Uil, tutti e tre insieme, superano abbondantemente tale limite. Tale esclusione, è contenuta nel decreto legislativo 165/2001.
Sul nuovo contratto tale disposizione si trova all’articolo 22 dell’intesa, anche se, non vieta espressamente la partecipazione dei sindacati non firmatari dall’informazione e dal confronto. Tuttavia, tale lacuna potrebbe essere corretta prima della firma definitiva.
La contrattazione integrativa, ricordiamo, sarà triennale, ad eccezione di alcune materie (ad esempio sui criteri di ripartizione delle risorse del MOF e la definizione di alcuni compensi oppure sulle utilizzazioni).
Prendendo in riferimento la scheda della Flc Cgil, la contrattazione integrativa si svolge su materie diverse a seconda del diverso livello; non è possibile duplicare le materie tra i diversi livelli, ma è prevista la possibilità che il livello superiore deleghi alcune parti a quello inferiore.
Ad esempio sono oggetto di contrattazione annuale nazionale i criteri per le utilizzazioni di tutto il personale, e non a livello regionale, a meno che il CCNI non gli deleghi alcuni aspetti. I criteri di assegnazione del personale alle diverse sedi della scuola sono materia oggetto di confronto di scuola tra RSU e dirigente scolastico, ma il CCNI nazionale può delegare alcuni aspetti alla contrattazione di scuola (ad esempio quando le sedi sono ubicate in diversi comuni come già previsto anche per il prossimo anno dal CCNI sulla mobilità del 2017-2018 e già prorogato anche per il 2018-2019).
La mobilità territoriale e professionale continuerà ad essere regolata (a partire dal 2019-2020) dal contratto integrativo nazionale che però diventa triennale. Al contrario, i trasferimenti e passaggi rimarranno annuali.
Inoltre, l’altra novità, solo per i docenti, è che nel caso in cui si ottenga, a domanda volontaria, la titolarità direttamente su scuola (come noto per il prossimo anno sarà possibile esprimere fino ad un massimo di 5 scuole) allora si dovrà permanere in quella scuola scelta per non meno di 3 anni al fine di garantire la continuità didattica. Questo vincolo non c’è nel caso in cui si ottenga un trasferimento o passaggio su ambito oppure nel caso in cui ci si debba trasferire a domanda condizionata perché perdenti posto.
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