Molti lettori ci stanno chiedendo se a settembre le nuove regole contenute nel CCNL appena firmato saranno in vigore.
In particolare c’è molto interesse per la norma che consentirà ai docenti assunti con contratto a tempo determinato di usufruire di tre giorni di permesso retribuito.
Pe evitare delusioni, è bene precisare che le norme contrattuali saranno esigibili solo dal momento della firma definitiva che difficilmente arriverà prima della prossima metà di ottobre.
Finora dei 4 contratti pubblici previsti ne sono stati conclusi definitivamente solo 2: il CCNL della Sanità era stato siglato il 3 novembre 2022 (l’ipotesi di accordo risaliva però al 15 giugno); il CCNL degli Enti Locali è stato firmato il 16 novembre (l’ipotesi era del 4 agosto).
Si parla insomma di almeno 3 mesi e mezzo di tempo per passare dall’ipotesi alla firma finale.
Nella tornata precedente i contratti della Sanità e degli Enti Locali vennero firmati in via definitiva il 22 maggio 2018 mentre le ipotesi di accordo erano date rispettivamente 23 febbraio e 21 febbraio.
Il CCNL di Scuola, Università e Ricerca si chiuse il 19 aprile 2018 dopo che l’ipotesi era stata firmata il 9 febbraio. In quella occasione ci vollero quindi 2 mesi e mezzo, ma questa volta bisogna considerare che il passaggio avverrà nei mesi estivi, quando tutti gli uffici ministeriali lavorano a ritmo ridotto.
Per arrivare al testo finale, l’ipotesi contrattuale deve essere sottoposta ad una serie di controlli di legittimità condotti da diversi organi (Corte dei Conti, Ministero della Funzione Pubblica e così via).
A settembre, perciò, i docenti precari non potranno ancora usufruire di permessi retribuiti.
Più delicata la questione delle riunioni del GLO che dovrebbero essere ricomprese nelle 40 ore funzionali all’insegnamento: a rigore, anche questa regola dovrebbe entrare in vigore solo dopo la firma definitiva, ma c’è da augurarsi che si riesca a trovare una soluzione ragionevole per evitare che le regole per il conteggio delle ore dei GLO cambino in corso d’anno.