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Contratto scuola, la scheda informativa della FLC CGIL

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December 21, 2024

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L’ipotesi di nuovo contratto sottoscritto all’Aran il 9 febbraio 2018 da FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA riguarda tutto il nuovo comparto unico “Istruzione e Ricerca”, che comprende scuola, università, ricerca e AFAM.

Il nuovo contratto non interviene su tutti gli istituti contrattuali risalenti ai quattro CCNL di 10 anni fa, ma solo su alcune parti dei vecchi CCNL di ciascun settore. Pertanto le parti su cui agisce sostituiscono le norme precedenti, quelle su cui non interviene rimangono tutte in vigore così come riportate nei CCNL del 2006-2009.

Il nuovo contratto ha la caratteristica di essere costituito da una parte comune a tutti (articoli 1-21) e da 4 sezioni specifiche riguardanti solo un singolo settore.

Sintesi delle parti più importanti

PARTI ECONOMICHE

Rispetto al passato gli aumenti retributivi riguardano sia il salario fondamentale che il precedente istituto del CIA, per gli ATA, e della RPD dei docenti (entrambi salario accessorio fisso e continuativo per 12 mensilità). In aggiunta è stato introdotto un cosiddetto elemento perequativo nella retribuzione al fine di poter arrivare, per tutti, ad aumenti mensili non inferiori a 80 euro. Tale elemento perequativo però è assicurato solo per i 10 mesi del 2018 (da marzo a dicembre): per renderlo permanente sarà necessario che la legge di bilancio del prossimo anno stanzi le risorse utili a tale fine. Con questo nuovo meccanismo gli aumenti salariali medi attribuiti sono superiori al +3,48% spettante in base all’atto d’indirizzo arrivando al 4.3% medio circa per il 2018. Nel caso in cui nel 2019 le risorse per confermare l’elemento perequativo non dovessero arrivare, l’aumento a regime sarebbe comunque pari a circa +3.75%, dunque, superiore al 3,48% previsto. Questo è stato possibile perché al salario tabellare sono state destinate risorse aggiuntive (pari a 80 mln per i 10 mesi del 2018 e pari a 100 mln a regime), parte delle quali sono state dirottate dal finanziamento della legge 107/15 per il “bonus” premiale (70 mln nel 2018 e 50 nel successivo 2019) e parte dalle risorse del MOF (10 mln nel 2018 e 50 nel successivo).
In questo modo la forbice degli incrementi si è ridotta a favore dei salari più bassi con aumenti che vanno da un minimo di 80.40 euro ad un massimo di 110,70 euro.
Altro elemento importante da sottolineare è la conferma degli 80 euro del bonus fiscale per i salari più bassi.
Inoltre è utile sottolineare che l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) attribuita nel lontano 2010 in assenza di rinnovo del CCNL, non viene riassorbita dagli aumenti, ma si aggiunge alla retribuzione tabellare a partire dall’1 aprile 2018 (articolo 35 comma 3).
Sempre in aggiunta, ci sono le risorse da contrattare a livello di scuola, ovvero il cosiddetto “fondino” della finanziaria 2018 e la quota rimanente delle risorse del “bonus” da destinare, previa contrattazione, alla valorizzazione del personale (NB: valorizzazione non è sinonimo di “valutazione”). Da rilevare che la parte del “bonus” che ha incrementato la RPD è andata anche a beneficio dei supplenti annuali e fino al 30 giugno, riparando in parte alla discriminazione che la legge aveva fatto a scapito dei supplenti che oggi sono esclusi dal “bonus”.
Infine l’altra novità è che è stato costituito un fondo unico in cui confluiranno tutte le risorse del MOF, oltre a quelle descritte sopra. Per fare questa operazione sarà necessario stipulare un CCNI tra sindacati e Miur, mentre finora il Miur, per attribuire le risorse operava unilateralmente attraverso un decreto ministeriale.

RELAZIONI SINDACALI

Sulle relazioni sindacali il nuovo contratto sostituisce integralmente i 4 contratti precedenti. Come detto sopra è stata prevista una parte comune (quindi riguardante tutti e 4 i settori) ed una parte specifica per ciascuno di essi.
Nella scuola le relazioni sindacali, che si articolano in interpretazione autentica, informazione, confronto e contrattazione integrativa, si svolgeranno sempre a livello nazionale, regionale e di singola scuola.
L’informazione va data in modo puntuale ed esauriente su tutte le materie specifiche, più quelle che sono oggetto sia di confronto sia di contrattazione. L’informazione è possibile anche sugli esiti sia del confronto sia della contrattazione, e quindi nei fatti equivale alla vecchia informativa successiva.

Il confronto è un istituto nuovo. Si attiva entro 5 giorni su richiesta sindacale o della RSU su materie specifiche e su quelle che si contrattano, quindi su molte materie. Deve essere redatta una sintesi dell’esito dello stesso con modalità che saranno decise dalle parti.

La contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa sarà triennale, ad eccezione di alcune materie (ad esempio sui criteri di ripartizione delle risorse del MOF e la definizione di alcuni compensi oppure sulle utilizzazioni). Si svolge su materie diverse a seconda del diverso livello; non è possibile duplicare le materie tra i diversi livelli, ma è prevista la possibilità che il livello superiore deleghi alcune parti a quello inferiore. Ad esempio sono oggetto di contrattazione annuale nazionale i criteri per le utilizzazioni di tutto il personale, e non a livello regionale, a meno che il CCNI non gli deleghi alcuni aspetti. I criteri di assegnazione del personale alle diverse sedi della scuola sono materia oggetto di confronto di scuola tra RSU e dirigente scolastico, ma il CCNI nazionale può delegare alcuni aspetti alla contrattazione di scuola (ad esempio quando le sedi sono ubicate in diversi comuni come già previsto anche per il prossimo anno dal CCNI sulla mobilità del 2017-2018 e già prorogato anche per il 2018-2019).

La mobilità territoriale e professionale continuerà ad essere regolata (a partire dal 2019-2020) dal contratto integrativo nazionale che però diventa triennale. Al contrario, i trasferimenti e passaggi rimarranno annuali. L’altra novità, solo per i docenti, è che nel caso in cui si ottenga, a domanda volontaria, la titolarità direttamente su scuola (come noto per il prossimo anno sarà possibile esprimere fino ad un massimo di 5 scuole) allora si dovrà permanere in quella scuola scelta per non meno di 3 anni al fine di garantire la continuità didattica. Questo vincolo non c’è nel caso in cui si ottenga un trasferimento o passaggio su ambito oppure nel caso in cui ci si debba trasferire a domanda condizionata perché perdenti posto.

Ci sono poi diversi punti specifici nella contrattazione, ad esempio per i compensi che saranno destinati alla valorizzazione professionale in cui rientrano le risorse del “fondino” e parte del “bonus”. Va evidenziato che, a differenza di quanto previsto dalla legge 107/15, questi compensi con la contrattazione potranno essere destinati anche il personale precario.

Poi c’è la contrattazione integrativa di Scuola sull’utilizzo di tutte le risorse destinate a compensi accessori, anche non di fonte contrattuale (quindi anche quelle della legge 107/15 per l’alternanza scuola-lavoro) e la determinazione dei relativi compensi forfettari. Sono oggetto di contrattazione le forme di flessibilità oraria nell’organizzazione del lavoro ATA (quindi l’organizzazione del lavoro si contratta!), le intensificazioni delle prestazioni (visto che l’articolo 88 comma 2 è rimasto invariato), le ricadute sul lavoro derivanti dall’uso delle nuove tecnologie, le modalità di utilizzo delle comunicazioni ai lavoratori via web (con diritto alla disconnessione in determinati orari e giorni, come verrà stabilita dalla contrattazione integrativa), le modalità di esercizio dei diritti sindacali, l’importo di tutti i compensi accessori, anche forfettari, non definiti dal CCNL.

È previsto inoltre anche un nuovo organismo paritetico a livello nazionale per il confronto sui progetti di innovazione dei servizi, anche con riferimento al lavoro agile.
Molto importante è anche l’aver fissato un termine cogente per la conclusione delle trattative: il 30 novembre. Infine è previsto che l’atto unilaterale da parte del dirigente scolastico, in assenza di accordo, può essere adottato solo in caso di pregiudizio economico per l’amministrazione e non su tutte le materie.

La “comunità educante”. È forse la parte più innovativa e importante del nuovo contratto. C’è un richiamo esplicito alle finalità costituzionali della scuola, vengono valorizzate tutte le specificità del lavoro scolastico caratterizzato da collegialità e autonomia di tutte le sue componenti (docenti, ATA, dirigenti scolastici, DSGA), ma anche dagli studenti e famiglie. In coerenza con ciò è stata prevista la consultazione degli ATA ed anche il diritto a partecipare ai lavori delle commissioni quando coinvolti.

Area docenti. È stato integralmente confermato l’attuale orario di lavoro dei docenti, sia d’insegnamento, che di potenziamento che funzionale (articoli 28 e 29 CCNL/07) con l’integrazione, all’articolo 28, degli obblighi riguardanti i docenti impegnati sul potenziamento di cui se ne stabilisce l’utilizzo prioritario in attività di insegnamento rendendo residuale il loro utilizzo in attività di supplenza. Si precisa opportunamente che chi è impegnato su attività di potenziamento (in tutto o in parte) ha diritto alla retribuzione accessoria se impegnato oltre gli obblighi dell’orario di lezione (18, 22 e 25 in futuro) e gli obblighi funzionali (le 40 ore collegiali). Rimane quanto previsto sempre nell’articolo 28, che non è stato modificato, l’obbligo a far approvare dal collegio docenti il pieno della attività che predispone il dirigente scolastico all’inizio dell’anno. Infine è chiarito che il tempo sottratto per la riduzione dell’ora di lezione di 60’ (non dovuta a causa di forza maggiore) dovrà essere restituito a favore degli stessi alunni/classi per attività deliberate nel Pof.

Personale educativo. All’articolo 25 comma 2 si chiarisce definitivamente che il personale educativo è considerato a tutti gli effetti personale docente.

Area ATA. Il personale ATA è riconosciuto parte integrante della “Comunità educante”. Il nuovo CCNL prevede alcune modifiche/integrazioni sui permessi, tutte acquisitive. Infatti, oltre ad essere introdotta la modalità oraria per i permessi già previsti all’articolo 15 del Ccnl/07, sono state aggiunte ulteriori 18 ore (tre giorni) di permesso per le visite specialistiche (rientrano nel computo della malattia, ma senza le penalizzazioni previste per la malattia breve) e si è opportunamente chiarito che i 3 giorni di permesso retribuiti l’anno della legge 53/00 (per gravi motivi) sono aggiuntivi ai 3 per motivi personali o familiari. Il CCNL prevede inoltre una commissione per la revisione dei profili. È stata assunta la precedente sequenza per i DSGA che “reggono” due scuole. Infine anche gli ATA della scuola, cosi come i docenti, sono esclusi dalla valutazione (legge Brunetta). Sulle relazioni sindacali diventano materia di contrattazione anche “i riflessi sulla qualità del lavoro ATA e sulla professionalità sui processi innovativi legati alle nuove tecnologie”.

Legge 107/15. Molti gli aspetti, sempre contestati dai sindacati, su cui viene modificata la legge 107/15. Ad esempio il definitivo superamento del comma 73 che imponeva la mobilità solo su ambito visto che risulta confermata la possibilità del trasferimento o passaggio anche su scuola; la chiamata diretta (assegnazione da ambito a scuola) è già stata contrattata e modificata con la contrattazione integrativa a livello nazionale; il “bonus” premiale docenti confluisce in parte nel salario e in parte nelle risorse del Fondo i cui compensi sono da contrattare; sono definiti gli obblighi dell’organico potenziato; si contrattano le risorse della legge 107/15 per la formazione cosi come si contrattano i compensi dalle risorse dell’Alternanza Scuola-Lavoro; è superata in parte la discriminazione nei confronti dei supplenti esclusi dalle risorse del “bonus” (rimane quella sulla Card formazione).

Sanzioni disciplinari ai docenti. Una materia su cui si è rischiata la rottura al tavolo. Alla fine è prevalsa la richiesta sindacale di rinviare tutta la materia riguardante i docenti a successiva sequenza contrattuale. Respinto quindi il tentativo dell’Amministrazione di inasprire il sistema disciplinare nei confronti dei docenti tramite contratto. Nella sequenza contrattuale è già previsto che dovrà essere tutelata la specificità della funzione docente, anche mediante l’introduzione di un organismo di garanzia e la tutela della libertà di insegnamento.

Permessi e assenze. Confermata, sia per docenti sia per il personale ATA, la parte del CCNL/07 in materia di congedi parentali, malattia, ferie, aspettativa, infortunio, ecc… Solo per il personale ATA sono state previste alcune modifiche-integrazioni, tutte migliorative.

Nella parte comune infine (e quindi per tutti) è stato introdotto il congedo (fino a 3 mesi pagati come i congedi parentali) per le donne vittime di violenza. Tutte le norme previste per il matrimonio sono estese alle unioni civili.

In materia di contratti a tempo determinato è stata cancellata la tipologia dei contratti fino all’avente diritto (problema collegato alla validità graduatorie). Pertanto i contratti a tempo determinato dovranno avere tutti una scadenza precisa legata alla tipologia del posto (articolo 40 comma 1).

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