Per il rinnovo del contratto scuola, lo ricordiamo, sono coinvolti dal rinnovo 1.191.694 di dipendenti, oltre un milione nella sola scuola, 53.000 nelle Università (esclusi le e i docenti universitari), 24.000 negli Enti di ricerca e 9.500 nell’AFAM.
Il nuovo contratto si riferisce agli anni 2016, 2017 e 2018.
La responsabilità disciplinare
Il titolo III del contratto scuola 2016-2018 si occupa, nel dettaglio, della responsabilità disciplinare.
Si prevedono misure disciplinari per chi usa in modo improprio, ovvero con fini non coerenti con l’obiettivo dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento, i canali di comunicazione informatici o i social per relazionarsi con gli studenti.
I docenti che dovessero violare la fiducia accordatagli, mettendo in atto comportamenti o molestie di carattere sessuale nei confronti dei loro alunni, saranno licenziati.
L’articolo 11 specifica che il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento
e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel
codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
L’articolo 12, invece, stabilisce le sanzioni disciplinari, mentre il 13 si occupa del codice disciplinare. Nel 14, invece, spazio alla sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, il 15, invece, in merito al procedimento penale. L’articolo 16 stabilisce il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, nell’articolo 17, invece, viene specificata la determinazione concordata della sanzione.
Il titolo IV, invece, dà spazio alle disposizioni particolari. L’articolo 18 parla di congedi per le donne vittime di violenza, l’articolo 19 delle unioni civili, il 20, invece della differenziazione dei premi individuali. Il 21, infine, individua le misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale.