Più volte la nostra testata ha evidenziato il fatto che il Ds possa scegliersi il numero di collaboratori che desidera, sempre entro i limiti del 10% imposti dalla legge 107/2015, ma che soltanto due di loro possano essere retribuiti con il fondo di istituto. Adesso con l’ipotesi del CCNL Scuola 2016/2018 si evince come si retribuiscono i due principali collaboratori scelti dal Ds e i docenti dello staff di direzione.
NORMATIVA CONTRATTUALE SULLE ATTIVITA’ DOCENTI
Bisogna sapere che il nuovo contratto della scuola 2016/2018, con il comma 10 dell’art.1, lascia vigente anche il CCNL scuola 2006/2009, per tale motivo continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione. Quindi per il combinato dell’art.1 comma 83 della legge 107/205 e dell’art.88 comma 2 lettera f) del CCNL scuola 2006/2009, si dà piena legittimità a nominare quanti collaboratori si vogliano nel limite massimo del 10% dell’organico dell’autonomia, ma non si dà la legittimità al Ds, proprio per l’art.88 comma 2 su citato, di retribuire tutte le collaborazioni oltre le due consentite.
Il nuovo contratto all’art.28 specifica che fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario dei docenti può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. In particolare il nuovo contratto, all’art.28, puntualizza che le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
In buona sostanza si sta imponendo al Ds di utilizzare il 10% delle collaborazioni nell’orario di servizio dell’attività docente e quindi senza una retribuzione accessoria. Il Ds dovrebbe utilizzare, oltre i due docenti scelti e pagati con il fondo di Istituto ai sensi dell’art.88 comma 2 lettera f) del CCNL 2006/2009, l’organico potenziato per le attività organizzative.
Per cui sarebbe un grave errore pagare una terza collaboratrice della dirigente scolastica, a cui non è stato fatto un orario di servizio in cui si utilizzano ore di potenziamento, con le risorse del fondo di Istituto. Il nuovo contratto lo ribadisce molto chiaramente.
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