Home Pensionamento e previdenza Contributi dovuti dalle P.A., slitta al 2021 il termine di prescrizione

Contributi dovuti dalle P.A., slitta al 2021 il termine di prescrizione

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La Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, all’art. 19 ha aggiunto all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis, che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS.

Il termine di sospensione dell’applicazione dei termini di prescrizione è fissato ora al 31 dicembre 2021.

Come spiegato dall’INPS, con circolare n. 122 del 6 settembre 2019, la sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quindi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono interessati anche le Accademie e i Conservatori statali.

L’INPS spiega inoltre che ai fini dell’applicazione omogenea della sospensione legale dei termini di prescrizione si distingue tra:

  • Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014: la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.
  • Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015: la contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall’ambito di applicazione della norma, soggiace agli ordinari termini prescrizionali indicati al comma 9 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995. In particolare, considerato che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.