La Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, all’art. 19 ha aggiunto all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis, che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS.
Il termine di sospensione dell’applicazione dei termini di prescrizione è fissato ora al 31 dicembre 2021.
Come spiegato dall’INPS, con circolare n. 122 del 6 settembre 2019, la sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quindi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono interessati anche le Accademie e i Conservatori statali.
L’INPS spiega inoltre che ai fini dell’applicazione omogenea della sospensione legale dei termini di prescrizione si distingue tra:
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