“La posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019, da questa data muta solo la conseguenza del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto: in questo caso, infatti, l’Amministrazione-datrice di lavoro non avrebbe più la possibilità di regolarizzare i versamenti mancanti, cosa possibile fino al 31 dicembre 2018, ma sarà obbligata a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione“.
Il chiarimento è dell’INPS che in un comunicato del 13 agosto replica alla notizia, apparsa lo scorso 10 agosto sul sito “QuiFinanza”, dal titolo “Pensioni: contributi in prescrizione dal 31 dicembre 2018”, in merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS.
In particolare, l’INPS fa sapere che il 31 dicembre non deve essere considerato come la data ultima entro cui il dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza ed assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Pertanto, anche successivamente al 31 dicembre 2018 i lavoratori pubblici possono, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. In pratica, ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, che nel caso in cui venga accertata la prescrizione dei contributi, saranno chiamati a versare l’importo della rendita vitalizia mentre il periodo alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.
Per verificare la propria posizione assicurativa, i dipendenti pubblici possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.
Fanno eccezione a quanto sopra i dipendenti pubblici iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), ovvero gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali. Per costoro, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro pubblico può sostenere l’onere della rendita vitalizia e nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.