I contributi volontari, come dice la parola stessa, non sono obbligatori per le famiglie, ma sono risorse comunque importanti per le scuole, per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Ci sono tuttavia istituti che vincolano l’accettazione dell’iscrizione al versamento di somme anche piuttosto consistenti, si parla anche di centinaia di euro, non specificando che trattasi di un’erogazione liberale e pertanto non obbligatoria.
Facciamo a questo punto un po’ di chiarezza.
I contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero.
Ricordiamo in proposito che il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, previsto dall’articolo 34 della Costituzione, è stato esteso dall’attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell’istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell’obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.
Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall’ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi.
Come chiaramente esplicitato anche nella circolare sulle iscrizioni all’a.s. 2023/24, le famiglie devono essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’istituzione scolastica viene pubblicato il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa.
Il contributo non può essere utilizzato per lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando, ovviamente, l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche.
Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti.
All’atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale.
Le tasse scolastiche sono dovute per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.
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