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Contributi volontari, per alcuni Dirigenti scolastici diventano obbligatori

Che le scuole non navighino nell’oro è cosa risaputa, ma che addirittura dei Dirigenti scolastici facciano diventare i contributi volontari, attraverso circolari scritte e firmate, delle vere e proprie erogazioni obbligatorie per le famiglie degli studenti frequentanti è un qualcosa che suscita perplessità e contrarietà.

La Ds obbliga al pagamento di un contributo

In un noto Liceo della Calabria, dotato di strutture importanti e frequentato da oltre un migliaio di studenti, la Dirigente scolastica scrive una circolare che va contro la normativa che regola il diritto allo studio e il pagamento delle tasse scolastiche.

La Ds nella circolare che ha per oggetto “Pagamento contributo obbligatorio”, indirizzata agli studenti e ai genitori, scrive: “Cari studenti e genitori, per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e per favorire un clima di collaborazione tra la scuola e le famiglie, desidero fornirvi alcune informazioni riguardo il contributo scolastico. Per agevolare le famiglie il Consiglio di Istituto, per l’anno scolastico 2019/2020 ha confermato il contributo in € 12,00 per le classi I, II e III mentre in € 60,00 per le classi IV e V. Nel ricordare che per alcune voci la contribuzione risulta obbligatoria, preme rammentare che, in caso di mancato versamento del contributo, non sarà possibile assicurare alle famiglie l’erogazione del libretto delle giustificazioni, la carta per le pagelle, la polizza assicurativa e l’uso dei laboratori….Nel caso di mancato versamento del contributo le famiglie dovranno, comunque, provvedere al pagamento della quota assicurativa, delle pagelle e dei libretti di giustificazione già consegnato alle famiglie.”.

Altri casi in cui si impone il contributo volontario

Ultimamente sono stati segnalati casi di scuole, con una nota tradizione storica, che attraverso i loro Dirigenti scolastici si sono rivolti alle famiglie per richiedere contributi economici e, in alcuni casi, sottolineandone l’obbligatorietà. Le richieste vengono veicolate con circolari indirizzate a studenti e famiglie, ma poi, se non arrivano i riscontri dei versamenti dei contributi richiesti, si passa anche a una forma di richiesta fatta direttamente allo studente in classe davanti ai compagni e ai professori. Questa ultima forma di richiesta, oltre ad essere di pessimo gusto, diventa probabilmente illecita perché va a violare il diritto alla privacy del minore.

In un Liceo scientifico ad indirizzo sportivo della Calabria, la Dirigente Scolastica, che sostiene di conoscere bene la normativa, impone un contributo di 120 euro da cui non sono esentati nemmeno gli studenti meritevoli o con reddito basso. Una vera e propria tassa occulta che porta nelle casse della scuola più di 120.000 euro.

In uno storico Liceo classico della Calabria il Ds manda tramite posta elettronica una lettera ai genitori in cui scrive che anche per il 2019/2020 il liceo vuole partecipare a dei campionati delle federazioni nazionali di calcio a 5 e volley, ma il costo elevato per sostenere le due compagini sportive del liceo non consentono alla scuola lo sforzo finanziario dovuto. Il Ds chiede alle famiglie una somma complessiva di 15 mila euro aggiuntivo al contributo già versato per l’anno scolastico.

Normativa sulle tasse scolastiche obbligatorie

Il comma 622 della legge 296/2006, intervenendo nuovamente sul tema dell’obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, ha tra l’altro stabilito che resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

È utile sapere che le tasse scolastiche prevedono quattro tipi di tributo, esigibili al compimento del sedicesimo anno d’età e dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico: tassa d’iscrizione, di frequenza, d’esame e di diploma (Dlgs 16 aprile 1994 numero 297).

Tassa di iscrizione: esigibile all’atto dell’iscrizione, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro; Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Costo è di 15,13 euro; Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità. L’importo è di 12,09 euro; Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Costo euro 15,13.

Lucio Ficara

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