Il tema dei contributi volontari fa sempre discutere, spesso in riferimento alla scarsa trasparenza di alcune scuole che addirittura vincolano l’accettazione dell’iscrizione degli studenti al versamento di somme anche piuttosto consistenti, si parla anche di centinaia di euro, non specificando che trattasi di un’erogazione liberale e pertanto non obbligatoria.
Quella che vogliamo segnalare ora è una questione ancora diversa e molto delicata, che attiene al rispetto della normativa in materia di privacy.
L’AGE (Associazione Italiana Genitori) della Toscana ha denunciato infatti un problema che potrebbe riguardare molte scuole: alcuni istituti hanno abilitato i rappresentanti di classe a vedere il quadro dei pagamenti di contributo volontario e assicurazione della propria classe.
La segnalazione, postata nel gruppo Facebook di consulenza gratuita “Genitori nella scuola”, è stata confermata da alcuni rappresentanti di classe: “Io sono rappresentante di classe, se entro nel mio profilo di PagoInRete, vedo – oltre alle eventuali richieste di pagamento per le gite per ogni alunno – anche i vari pagamenti da fare o fatti per il contributo volontario e l’assicurazione. Tra l’altro vedo anche i versamenti passati, di quando non ero rappresentante di quella classe”.
Un problema, questo, di non poco conto e che potrebbe portare le scuole ad essere accusate di violazione della privacy.
Cosa prevede il Ministero
In proposito, con nota 1975 del 30 giugno 2021, il Ministero aveva fornito indicazioni per la gestione dei dati personali relativi ai soggetti versanti associati all’alunno nell’ambito del servizio “Pago In Rete”.
Nella nota si legge che “le segreterie scolastiche possono abilitare il rappresentante di classe, su esplicita richiesta dello stesso, alla visualizzazione e pagamento degli avvisi intestati agli alunni della classe per conto del genitore che lo ha
espressamente delegato. Si precisa che per i pagamenti non intestati eseguibili in forma volontaria non deve essere effettuata alcuna associazione“.
Inoltre, tutte le volte che viene configurato un avviso di pagamento, la segreteria scolastica può decidere se abilitare
o meno il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento di tale avviso intestato agli alunni della
classe per conto delle famiglie.
Cosa sono i contributi volontari
I contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero.
Ricordiamo in proposito che il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, previsto dall’articolo 34 della Costituzione, è stato esteso dall’attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell’istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell’obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.
Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall’ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi.
Informazioni alle famiglie
Le famiglie devono essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’istituzione scolastica viene pubblicato il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa.
Il contributo non può essere utilizzato per lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando, ovviamente, l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche.
Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti.
All’atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale.