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Contributo volontario e assicurazione integrativa alunni

Assicurazione integrativa e contributo volontario alle scuole da parte delle famiglie. Cosa sono e perché si pagano? Sono domande ricorrenti tra i genitori degli alunni delle scuole, i quali ogni anno sono invitati a pagare il cosiddetto “contributo volontario”.

La signora P.V. riferisce che la scuola di suo figlio le ha chiesto di pagare il contributo “per coprire il costo dell’assicurazione”. Ma, è giusto- si chiede- che oltre alla tassa di iscrizione ci venga richiesto anche quest’obolo?”.
Abbiamo girato la domanda a Ferdinando Rotolo, dirigente scolastico dell’IC “San Francesco” di Palmi, che segue, a titolo volontario, la formazione di gruppo di vincitori del concorso a preside 2017, costituitosi di recente a Lamezia.

“Il contributo è volontario -spiega Rotolo- nel senso che pagarlo non è un obbligo per le famiglie. Esso viene richiesto perché le risorse raccolte tramite queste donazioni possono essere utilizzate dalle scuole per le finalità previste dalla legge, cioè per “l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa” (Legge 2 aprile 2007 n. 40, art. 13). C’è anche da dire che le scuole possono utilizzare questo contributo per coprire i costi dell’assicurazione integrativa degli alunni, che sono a carico delle famiglie”.

Su questo il ministero è chiarissimo: “non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per responsabilità civili e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo”.

E’ lecito, dunque, chiedere che vengano rimborsati i costi sostenuti dalla scuola per conto delle famiglie (assicurazione integrativa alunni, libretto assenze, gite scolastiche, etc.).
Sull’assicurazione individuale degli alunni, Rotolo chiarisce: “Gli allievi devono essere coperti da assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni, essendo equiparati ai lavoratori nelle attività fisiche, pratiche e laboratoriali. Altri momenti della vita scolastica, invece, restano fuori dalla copertura Inail. Ecco perché è prevista per loro la stipula di un’assicurazione integrativa, non obbligatoria ma fortemente consigliata, perché offre una garanzia per la famiglia e per la scuola, che può programmare le diverse attività didattiche, interne ed esterne, con più sicurezza”.

Questa polizza alunni è al centro di un ampio dibattito tra i presidi sulla possibilità o meno di rinnovare il contratto prossimo alla scadenza con la stessa compagnia assicuratrice. Su questo aspetto il preside chiarisce: “L’assicurazione integrativa a settembre dovrebbe essere già operativa. Normalmente, nell’anno in cui si è prossimi alla scadenza, in primavera, si cominciano ad attivare le procedure per il rinnovo dell’assicurazione.

Ovviamente, non una semplice reiterazione di quella già attivata, perché la reiterazione pura e semplice è vietata dalla normativa europea, ma si espleta una gara tra compagnie assicurative, per individuare quella che fa l’offerta più vantaggiosa, secondo il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità-prezzo. Qualora un neo immesso in ruolo, a settembre dovesse imbattersi in un’assicurazione prossima alla scadenza, non potrebbe procedere ad un rinnovo automatico, ma soltanto adottare una proroga, (cd. ‘proroga tecnica’ ai sensi dell’art 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici) della fornitura in essere, solo per il tempo strettamente necessario ad espletare la procedura di gara per la scelta del nuovo contraente e solo se si verificano le condizioni, piuttosto restrittive, a dire il vero, espressamente previste nell’art. 106”.

Antonella Mongiardo

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