È tempo di iscrizioni e puntuale arriva la polemica del pagamento del contributo volontario, che per molte scuole volontario non è.
Ci sono istituti infatti che vincolano l’accettazione dell’iscrizione al versamento di somme anche piuttosto consistenti, si parla anche di centinaia di euro, non specificando che trattasi di un’erogazione liberale e pertanto non obbligatoria.
Facciamo a questo punto un po’ di chiarezza.
I contributi sono volontari
Come ribadito anche dalla circolare annuale sulle iscrizioni, i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero.
Ricordiamo in proposito che il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, previsto dall’articolo 34 della Costituzione, è stato esteso dall’attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell’istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell’obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.
Il Ministero ha anche evidenziato che nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall’ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi. A tal proposito, non si può che richiamare l’articolo 23 della Costituzione, ai sensi del quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Informazioni alle famiglie
Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
In proposito il Ministero richiama due note ministeriali del 2012 e 2013, con le quali erano già state fornite alcune indicazioni in merito.
Il contributo non potrà riguardare lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando, ovviamente, l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche.
Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti.
All’atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale.
Quali sono invece le tasse scolastiche?
Le tasse scolastiche sono dovute per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione: € 6,04;
- tassa di frequenza: € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.