Il contributo volontario a scuola è da sempre uno di quei punti ambigui che, nonostante le norme e le circolari di chiarimento del Miur, continua a nutrire dubbi per il personale e le famiglie.
Per fare un po’ di chiarezza, il contributo volontario scolastico, deliberato dal Consiglio d’Istituto, è quel contributo che viene chiesto alle famiglie, specie al momento dell’iscrizione a scuola dello studente, utilizzato ai fini dell’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Il problema nasce dal fatto che, negli anni, molte scuole hanno trasformato quello che è nato come una partecipazione non obbligatoria, come un obbligo, se non addirittura come una conditio sine qua non per ottenere l’iscrizione dello studente.
Sulla questione è intervenuto il Ministero, con una circolare ad hoc in cui condanna tali azioni di queste scuole “ricattatrici”, confermando ancora una volta che “il contributo in questione ha natura esclusivamente volontaria in osservanza al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore, Legge Finanziaria 2007”, e quindi, “qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione, sia in termini di valutazione che disciplinari, risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli”.
Ricordiamo che il contributo volontario scolastico è detraibile dalla dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e modello Unico. Questa spesa rientra quindi nell’elenco delle spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi, e prevede una detrazione di imposta pari al 19% perché fa parte della categoria delle erogazioni liberali, quindi donazioni versate a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro.
A fronte di una spesa di 100 euro, ad esempio, versato come contributo volontario scolastico, si ha diritto ad una detrazione pari a 19,00 euro.
Queste erogazioni ai fini della detraibilità e/o deducibilità devono essere effettuate “tramite banca o ufficio postale” o nelle altre modalità indicate, riportando nella causale che esse sono vincolate a:
– innovazione tecnologica
– edilizia scolastica
– ampliamento dell’offerta formativa
Quindi per ricapitolare, il contributo volontario non è obbligatorio, non è destinato al funzionamento scolastico ordinario ma serve ad aumentare e arricchire l’offerta dell’istituto scolastico, ed il versamento, effettuato tramite banca o ufficio postale o nelle altre modalità indicate dalla legge, è detraibile/deducibile per le famiglie.
Per quanto riguarda l’utilizzo di tali importi, il tutto deve essere condiviso nelle finalità e rendicontato, specificando, alla fine di ogni esercizio finanziario, le spese coperte.
In assenza di un vincolo preciso e di una progettazione condivisa (situazione molto frequente), la scuola di fatto stabilisce come spendere le risorse.
I contributi volontari sono destinati in questo caso per lo più al funzionamento amministrativo e didattico, quindi viene utilizzato per l’acquisto di materiale di pulizia e di cancelleria, venendo meno lo scopo di partenza, ovvero quello di arricchire l’offerta della scuola.
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