Da questo anno scolastico è vietato, per docenti e personale Ata, entrare nei locali scolastici senza essere muniti di green pass, norma legislativa che vede tutti i dirigenti scolastici impegnati in un controllo scrupoloso del rispetto della norma. Lo stesso scrupolo non viene applicato per il controllo del divieto del fumo all’interno delle scuole comprese le pertinenze degli Istituti scolastici. In alcune scuole ci sono dei luoghi che sono addirittura adibiti per la pausa sigaretta dei docenti, per non parlare del fumo degli studenti.
I controlli della certificazione green pass per l’entrata a scuola di docenti e personale Ata sono stati stabiliti dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021. Ai sensi dell’art.1, comma 6, del dl 111/2021, si modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo, immediatamente dopo l’art.9-bis, l’art.9-ter.
L’introduzione dell’art.9-ter alla legge n.87 del 17 giugno 2021, dispone che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi
dell’infanzia nonche’ delle scuole paritarie e delle universita’ sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni suddette e nel caso il personale docente o Ata non fosse in possesso di certificazione green pass valida, allora sarebbe impedito l’accesso a scuola e il personale verrebbe considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarebbe sospeso e senza retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Bisogna osservare che il controllo del green pass è stato applicato in tutte le scuole con assoluta serietà e precisione, si è addirittura predisposta una piattaforma informatizzata che individua chi è dotato di green pass e chi invece no.
Nonostante esista una legge che vieterebbe il fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze della scuola, i controlli anti fumatori all’interno delle scuole sono veramente pochi e le multe si contano sulle dita di una mano.
La normativa antifumo nelle scuole è chiarissima, con il Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013 sulle “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e il testo coordinato con la legge 128-13 di conversione, all’art.4 comma 2, si specifica quanto segue: “È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (( e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, )) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
In buona sostanza dal 2013 c’è stato un serio inasprimento delle norme anti fumo nelle scuole. É quanto previsto dai nuovi commi, introdotti dalla legge 128/2013, che aggiornano e implementano la legge anti-fumo del 2003. La legge vieta il fumo di sigarette, sigari e anche l’uso delle sigarette elettroniche, sia all’interno dei locali scolastici, compresi gli uffici di Presidenza, del DSGA e della Segreteria, ma anche in tutte le pertinenze della scuola ( cortili, scale antincendio, portici, palestre, campetti da gioco, giardini, mense scolastiche, uscite di emergenza, luoghi antistanti la scuola…).
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